Legge 16 maggio 2014, n.
78
Conversione in legge,
con modificazioni, del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34:
Disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell'occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese (G.U. n. 114 del 19 maggio 2014)
Disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell'occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese (G.U. n. 114 del 19 maggio 2014)
Entrata in vigore: 20
maggio 2014
Art. 4. Semplificazioni in materia di documento unico di regolarità
contributiva
1.
A decorrere dalla data di entrata in
vigore del decreto di cui al comma 2, chiunque vi abbia interesse, compresa
la medesima impresa, verifica con
modalità esclusivamente telematiche ed in tempo reale la regolarità
contributiva nei confronti dell'INPS, dell'INAIL e, per le imprese tenute ad
applicare i contratti del settore dell'edilizia, nei confronti delle Casse
edili. La risultanza dell'interrogazione ha validità di 120 giorni dalla data di acquisizione e sostituisce ad
ogni effetto il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), ovunque
previsto, fatta eccezione per le ipotesi di esclusione individuate dal decreto
di cui al comma 2.
2.
Con decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze e, per i profili di competenza, con il Ministro per la semplificazione
e la pubblica amministrazione, sentiti l’INPS, l’INAIL e la Commissione
nazionale paritetica per le Casse edili, da
emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, sono definiti i requisiti di regolarità, i contenuti e le modalità
della verifica nonché le ipotesi di esclusione di cui al comma 1. Il decreto di
cui al presente comma è ispirato ai seguenti criteri:
a)
la verifica della regolarità in tempo reale riguarda i pagamenti scaduti sino all'ultimo giorno del secondo mese
antecedente a quello in cui la verifica è effettuata, a condizione che sia
scaduto anche il termine di presentazione delle relative denunce retributive, e
comprende anche le posizioni dei lavoratori con contratto di collaborazione
coordinata e continuativa anche a progetto che operano nell'impresa;
b)
la verifica avviene tramite un'unica
interrogazione presso gli archivi dell'INPS, dell'INAIL e delle Casse edili che,
anche in cooperazione applicativa, operano in integrazione e riconoscimento
reciproco, ed è eseguita indicando esclusivamente il codice fiscale del
soggetto da verificare;
c) nelle ipotesi di godimento di benefici normativi e contributivi sono individuate le tipologie di pregresse irregolarità di natura previdenziale ed in materia di tutela delle condizioni di lavoro da considerare ostative alla regolarità, ai sensi dell'articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
c) nelle ipotesi di godimento di benefici normativi e contributivi sono individuate le tipologie di pregresse irregolarità di natura previdenziale ed in materia di tutela delle condizioni di lavoro da considerare ostative alla regolarità, ai sensi dell'articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
3. L'interrogazione eseguita ai sensi
del comma 1, assolve all'obbligo di
verificare la sussistenza del requisito di ordine generale di cui all'articolo
38, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,
presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, istituita presso
l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture dall'articolo
62-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Dalla data di entrata
in vigore del decreto di cui al comma 2, sono inoltre abrogate tutte le
disposizioni di legge incompatibili con i contenuti del presente articolo.
4.
Il decreto di cui al comma 2 può essere aggiornato sulla base delle modifiche
normative o della evoluzione dei sistemi telematici di verifica della
regolarità contributiva.
5.
All'articolo
31, comma 8-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole: «, in
quanto compatibile,» sono soppresse.
5-bis.
Ai fini della verifica degli effetti delle disposizioni di cui al presente
articolo, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, decorsi dodici mesi
dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2, presenta una
relazione alle Camere.
6.
All'attuazione di quanto previsto dal presente articolo, le amministrazioni
provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.
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