Criteri
interpretativi in ordine alle disposizioni contenute nell’art. 38, comma 1,
lett. a) del D.Lgs. n. 163/2006 afferenti alle procedure di concordato
preventivo a seguito dell’entrata in vigore dell’articolo 186-bis della legge
fallimentare (concordato con continuità aziendale). L’AVCP ritiene che:
- al di fuori dei confini indicati dal citato
articolo 186-bis, le imprese sottoposte a concordato preventivo “ordinario”
rientrano nell’operatività della causa ostativa prevista dall’art. 38, comma 1,
lett. a) del Codice, con conseguente incapacità di conseguire l’attestazione in
forza del rinvio contenuto nell’art. 78 del D.P.R. n. 207/2010 ai requisiti di
carattere generale previsti per la partecipazione alle gare;
- le imprese già qualificate, sottoposte
a concordato preventivo “ordinario”, sono soggette ai procedimenti ex art. 40,
comma 9-ter del Codice di decadenza dell’attestazione per sopravvenuta perdita
del requisito di cui all’art. 38, comma 1, lett. a) del medesimo Codice;
- la causa ostativa in caso di
concordato preventivo “ordinario” decorre dalla domanda di ammissione al
concordato, e cessa con il decreto di omologazione del concordato preventivo ai
sensi dell’articolo 180 L.F.;
- la presentazione della domanda di
ammissione al concordato preventivo con le caratteristiche proprie del
concordato “con continuità aziendale”, impedendo la risoluzione dei contratti
in corso e consentendo, previa autorizzazione del Tribunale, la partecipazione
alle procedure di affidamento di contratti pubblici, non comporta la decadenza
dell’attestazione di qualificazione; in tale ipotesi, la domanda di ammissione
non costituisce altresì elemento ostativo ai fini della verifica triennale o
del rinnovo (per le imprese attestate) o del conseguimento dell’attestazione di
qualificazione (per le imprese non attestate), fermo restando l’obbligo della
SOA di monitorare lo svolgimento della procedura concorsuale in atto e di
verificare il mantenimento del requisito con l’intervenuta ammissione al
concordato preventivo con continuità aziendale;
- successivamente al decreto di
ammissione alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, le
imprese possono dimostrare il possesso del requisito di cui all’art. 38, c. 1,
lett. a) in sede di rilascio dell’attestazione di qualificazione, con la
precisazione che le prescrizioni di cui all’art. 186-bis, comma 5 L.F. sono espressamente
riferite alla sola fase di gara.
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