L’art. 95
“Disposizioni relative ai contratti pubblici” del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 “Codice delle leggi antimafia e
delle misure di prevenzione”, al comma 3 stabilisce:
3. Il prefetto della
provincia interessata all'esecuzione dei contratti di cui all'articolo
91, comma 1, lettera a) è tempestivamente informato dalla stazione appaltante della pubblicazione del bando di gara e
svolge gli accertamenti preliminari sulle imprese locali per le quali il
rischio di tentativi di infiltrazione mafiosa, nel caso di partecipazione, è
ritenuto maggiore. L'accertamento di una delle situazioni da cui emerge un
tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui all'articolo
84, comma 4, ed all'articolo
91, comma 6, comporta il divieto della stipula del contratto, nonché del
subappalto, degli altri subcontratti, delle cessioni o dei cottimi, comunque
denominati, indipendentemente dal valore.
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