L’articolo
29 del D.Lgs. 276/2003, prevede che il committente è obbligato in solido con
l’appaltatore e con gli eventuali subappaltatori, entro il limite di due anni
dalla cessazione dell’appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti
retributivi, le quote di trattamento di fine rapporto, i contributi
previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di
esecuzione del contratto di appalto.
Il dubbio interpretativo è relativo al termine da cui decorrono i due anni, ossia l’ultimazione dell’intera opera o l’ultimazione delle sole lavorazioni svolte dalla singola impresa subappaltatrice.
Il dubbio interpretativo è relativo al termine da cui decorrono i due anni, ossia l’ultimazione dell’intera opera o l’ultimazione delle sole lavorazioni svolte dalla singola impresa subappaltatrice.
Nel
primo caso l’impresa principale resterebbe legata all’impresa subappaltatrice
per tutta la durata del cantiere, quindi per un tempo indefinito: ciò
comporterebbe rischi imprevedibili.
Il
Ministero del Lavoro ha chiarito che l’impresa appaltatrice risponde solo delle
eventuali irregolarità contributive dell’impresa subappaltatrice per due anni
dalla fine dei lavori svolti in subappalto; se il cantiere continua oltre
questo termine, quindi, per la verifica della regolarità contributiva
dell’impresa principale non deve essere preso in considerazione il
comportamento della società che ha effettuato i lavori in subappalto.
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