martedì 20 maggio 2014

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

La Corte di Cassazione con la Sentenza n. 18296 del 05/05/2014 ha stabilito che la presenza del RSPP (Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione) sul luogo di lavoro non esonera il datore di lavoro dall’obbligo di fornire, ai propri dipendenti, i dispositivi di protezione individuale necessari a prevenire i rischi in relazione alle lavorazioni svolte nell’azienda. Lo ha chiarito.
L'art. 18, comma 1, lett. d), del D. Leg.vo n. 81 del 2008 pone espressamente a carico del datore di lavoro l'obbligo di «fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale», pur quando vi sia un «responsabile del servizio di prevenzione e protezione», perché prevede che quest'ultimo debba essere semplicemente «sentito» in merito.

Nel caso in esame il datore di lavoro, amministratore unico di una società, viene condannato per non aver fornito la cuffia antirumore al lavoratore intento a controllare l'operazione di scarico di calcestruzzo da una betoniera. Rileva, peraltro, la Corte che non sussiste negligenza del lavoratore nel non aver utilizzato il dispositivo di protezione fornitogli dal datore di lavoro poiché dai rilievi effettuati dal funzionario accertatore emergeva che nessun dispositivo di protezione è stato rinvenuto nel cantiere.

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