La Corte
di Cassazione con la Sentenza n. 18296 del 05/05/2014 ha stabilito che la presenza
del RSPP (Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione) sul
luogo di lavoro non esonera il datore di lavoro dall’obbligo di fornire, ai
propri dipendenti, i dispositivi di protezione individuale necessari a
prevenire i rischi in relazione alle lavorazioni svolte nell’azienda. Lo ha
chiarito.
L'art.
18, comma 1, lett. d), del D. Leg.vo n. 81 del 2008 pone espressamente a carico
del datore di lavoro l'obbligo di «fornire ai lavoratori i necessari e idonei
dispositivi di protezione individuale», pur quando vi sia un «responsabile del
servizio di prevenzione e protezione», perché prevede che quest'ultimo debba
essere semplicemente «sentito» in merito.
Nel
caso in esame il datore di lavoro, amministratore unico di una società, viene
condannato per non aver fornito la cuffia antirumore al lavoratore intento a
controllare l'operazione di scarico di calcestruzzo da una betoniera. Rileva,
peraltro, la Corte che non sussiste negligenza del lavoratore nel non aver
utilizzato il dispositivo di protezione fornitogli dal datore di lavoro poiché
dai rilievi effettuati dal funzionario accertatore emergeva che nessun
dispositivo di protezione è stato rinvenuto nel cantiere.
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