mercoledì 12 febbraio 2014

ASSICURAZIONE PROFESSIONALE A CARICO DEL PROFESSIONISTA

L’obbligo di stipula di un’assicurazione professionale a carico del professionista è sorto con il DL 138/2011 e con il Dpr 137/2012 per la riforma delle professioni. In base a queste norme, i professionisti che assumono un incarico devono rendere noti al cliente gli estremi e il massimale della polizza e il mancato rispetto di questa prescrizione costituisce un illecito disciplinare.
Nelcasodi professionista con P.IVA che svolge attività di consulenza e che di fatto non firma nessun elaborato e tanto meno un contratto con il committente non sussiste l’obbligo del possesso di polizza assicurativa professionale.
A termini di legge (art. 3, comma 5, lettera e) del D.L. n. 138/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148/2011, e art. 5, comma 1, del D.P.R. n. 137/2012), l’obbligo di assicurazione professionale ricade formalmente e sostanzialmente sul professionista ingegnere, “per i danni derivanti al cliente dall’esercizio dell'attività professionale”. Trattasi, pertanto, di un obbligo di carattere personale, correlato  alla  prestazione  d’opera  che  il  professionista  esegue  intuitu  personae  nei  confronti  del committente (pubblico o privato).   
Qualora l’attività professionale sia svolta in qualità di consulente, laddove non implichi alcun contatto diretto con la clientela, né la firma di elaborati progettuali, non è suscettibile di valutazione ai fini di un’eventuale  configurazione della responsabilità. Pertanto, qualora tale attività si esaurisca in questa forma di incarico, il professionista non risulta soggetto ad alcun obbligo di assicurazione. 

Tratto dalle FAQ del CNI (cliccare qui)

Nessun commento: