L’obbligo
di stipula di un’assicurazione professionale a carico del professionista è
sorto con il DL 138/2011 e con il Dpr 137/2012 per la riforma delle professioni. In base a
queste norme, i professionisti che assumono un incarico devono rendere noti al
cliente gli estremi e il massimale della polizza e il mancato rispetto di
questa prescrizione costituisce un illecito disciplinare.
Nelcasodi professionista con P.IVA che svolge attività di consulenza e che di fatto non firma nessun elaborato e tanto meno un contratto con il committente non
sussiste l’obbligo del possesso di polizza assicurativa professionale.
A termini di legge (art. 3, comma 5, lettera e) del D.L. n. 138/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148/2011, e art. 5, comma 1, del D.P.R. n. 137/2012), l’obbligo di assicurazione professionale ricade formalmente e sostanzialmente sul professionista ingegnere, “per i danni derivanti al cliente dall’esercizio dell'attività professionale”. Trattasi, pertanto, di un obbligo di carattere personale, correlato
alla prestazione d’opera che il
professionista esegue intuitu personae nei
confronti del committente (pubblico o privato).
Qualora
l’attività professionale sia svolta in qualità di consulente, laddove non implichi alcun contatto diretto con la clientela,
né la firma di elaborati progettuali, non è suscettibile di valutazione ai fini di un’eventuale
configurazione della responsabilità. Pertanto, qualora tale attività si esaurisca in questa forma di incarico, il
professionista non risulta soggetto ad alcun obbligo di assicurazione.
Tratto dalle
FAQ del CNI (cliccare qui)
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