Con
la circolare N.52 del 23 ottobre 2013, l’INAIL ha chiarito gli aspetti chiave
dell’infortunio in itinere ossia l’incidente subito dal lavoratore durante
il normale percorso di andata e ritorno dalla propria abitazione al luogo di
lavoro e viceversa ovvero durante il normale percorso che collega due luoghi di
lavoro. In particolare è stato fatto il punto sull’infortunio in itinere
avvenuto sia durante la trasferta o la missione sia nella stanza d’albergo
ovvero durante il tragitto che collega l’hotel al luogo di lavoro.
L’articolo
12 del decreto legislativo 38/2000 stabilisce che l’assicurazione comprende
anche gli infortuni avvenuti alle persone nel normale percorso di andata e
ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro, gli infortuni avvenuti nel
percorso che collega due luoghi di lavoro se il lavoratore ha più rapporti di
lavoro, gli infortuni avvenuti duranti il normale percorso dal luogo di lavoro
a quello di consumazione abituale dei pasti nei casi in cui non sia presente la
mensa aziendale. L’assicurazione interviene salvo i casi di interruzione o
deviazione del tutto indipendenti dal lavoro o, comunque, non necessitate.
Le
interruzioni e le deviazioni si intendono necessitate quando sono dovute a
causa di forza maggiore, a esigenze essenziali e improrogabili o
all’adempimento di obblighi penalmente rilevanti. L’assicurazione interviene
anche nei casi di utilizzo del mezzo privato. Sulla base di ciò l’INAIL
riconosce l’indennizzo per infortunio subito dal lavoratore in missione o
trasferta dall’inizio e fino al momento della sua conclusione.
Non
sono indennizzabili gli infortuni che si verificano nello svolgimento di
un’attività che non ha alcun legame funzionale con la prestazione lavorativa
ovvero nei casi in cui il lavoratore abbia adottato scelte personali tali da
esporlo ad un determinato rischio. In tale ambito l’INAIL ha
fatto presente che sono indennizzabili anche gli infortuni occorsi durante gli
spostamenti effettuati dal lavoratore per recarsi dall’hotel al luogo di
lavoro. L’infortunio avvenuto in albergo è considerato connesso con l’attività
lavorativa.
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