Per
ottenere la qualificazione Soa si possono utilizzare i lavori subappaltati. Lo
ha definitivamente chiarito l’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, che
con il comunicato 1/2014 ha fornito dei chiarimenti sul corretto esercizio
dell’attività di qualificazione.
L’Authority
è intervenuta sull’annullamento dell’articolo 85, comma 1b nn 2 e 3 del Dpr 207/2010, Codice attuativo del Codice Appalti, avvenuta dopo l’entrata in vigore del DPR 30 ottobre 2013.
Dato che il DL 151/2013 ha congelato per sei mesi il DPR 30 ottobre 2013 per permettere l’adozione di una nuova normativa, ma che nel testo non ci sono riferimenti espliciti all’articolo 85, le Soa si sono ritrovate in una situazione di confusione normativa.
Dato che il DL 151/2013 ha congelato per sei mesi il DPR 30 ottobre 2013 per permettere l’adozione di una nuova normativa, ma che nel testo non ci sono riferimenti espliciti all’articolo 85, le Soa si sono ritrovate in una situazione di confusione normativa.
Per permettere il
rilascio degli attestati di qualificazione è stato quindi necessario un
chiarimento ufficiale.
Sulla stessa falsariga di quanto affermato dal Consiglio di Stato nel parere
che ha preceduto l’approvazione del DPR 30 ottobre 2013, è stato quindi
chiarito che, nel caso di subappalti che eccedono la quota del 30 e 40%,
l’impresa affidataria per ottenere la qualificazione nella categoria
scorporabile può usare l’intero importo dei lavori direttamente eseguiti in
quella categoria.
Allo stesso tempo l’Autorità di Vigilanza ha spiegato che l’impresa affidataria
può avvalersi di una quota dei lavori subappaltati (pari ad un massimo del 30
per cento o del 40 per cento) per ottenere la qualificazione o nella categoria
prevalente o ripartita tra categoria prevalente e categoria scorporabile.
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