Parere
di Precontenzioso n. 205 del 10/11/2011 - rif. d.lgs 163/06 Art. 82
Nel
caso di aggiudicazione al prezzo più basso determinato mediante offerta a
prezzi unitari (nei termini di cui all'art. 90 del D.P.R. n. 554/1999), vi è
l'obbligo di porre in visione il solo computo metrico che definisce le quantità
delle lavorazioni dedotte dagli elaborati grafici di progetto. Se il termine
assegnato dalla stazione appaltante per compilare la lista delle categorie non
appare manifestamente irragionevole o sproporzionato, anche alla luce della
natura della procedura e delle conseguenti esigenze di rapidità manifestate
dalla stazione appaltante, la procedura stessa non può ritenersi illegittima.
Parere
di Precontenzioso n. 3 del 06/02/2013 - rif. d.lgs 163/06 Articoli 82
Ai
sensi del comma 2 dell’art. 119 del d. P.R. n. 207/2010 (che riproduce il
previgente art. 90, comma 2, del d.P.R. n. 554/ 1999), “il prezzo complessivo
offerto, rappresentato dalla somma di prodotti, è indicato dal concorrente in
calce al modulo stesso unitamente al conseguente ribasso percentuale rispetto
al prezzo complessivo posto a base di gara. Il prezzo complessivo ed il ribasso
sono indicati in cifre ed in lettere. In caso di discordanza prevale il ribasso
percentuale indicato in lettere”.
La lettura della norma porta a concludere che
con essa si è stabilito un criterio di chiusura, volto a dare prevalenza, in
tutti i casi di discordanza fra i dati indicati in calce al modulo di offerta
(riferiti sia al prezzo sia alla percentuale di ribasso), al ribasso
percentuale indicato in lettere in modo tale da precludere alla Commissione di
gara ogni intervento correttivo sull’offerta, ai fini dell’aggiudicazione
(Cons. Stato, sez. VI, 11 luglio 2003 n. 4145). Pertanto,in applicazione della
regola sancita dal menzionato art. 119, secondo comma, del d.P.R. n. 207 del
2010, in caso di discordanza tra prezzo complessivo e ribasso, prevale il
ribasso percentuale indicato in lettere.
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