giovedì 13 febbraio 2014

OFFERTA A PREZZI UNITARI

Nel caso di aggiudicazione al prezzo più basso determinato mediante offerta a prezzi unitari (nei termini di cui all'art. 90 del D.P.R. n. 554/1999), vi è l'obbligo di porre in visione il solo computo metrico che definisce le quantità delle lavorazioni dedotte dagli elaborati grafici di progetto. Se il termine assegnato dalla stazione appaltante per compilare la lista delle categorie non appare manifestamente irragionevole o sproporzionato, anche alla luce della natura della procedura e delle conseguenti esigenze di rapidità manifestate dalla stazione appaltante, la procedura stessa non può ritenersi illegittima.


Ai sensi del comma 2 dell’art. 119 del d. P.R. n. 207/2010 (che riproduce il previgente art. 90, comma 2, del d.P.R. n. 554/ 1999), “il prezzo complessivo offerto, rappresentato dalla somma di prodotti, è indicato dal concorrente in calce al modulo stesso unitamente al conseguente ribasso percentuale rispetto al prezzo complessivo posto a base di gara. Il prezzo complessivo ed il ribasso sono indicati in cifre ed in lettere. In caso di discordanza prevale il ribasso percentuale indicato in lettere”. 
La lettura della norma porta a concludere che con essa si è stabilito un criterio di chiusura, volto a dare prevalenza, in tutti i casi di discordanza fra i dati indicati in calce al modulo di offerta (riferiti sia al prezzo sia alla percentuale di ribasso), al ribasso percentuale indicato in lettere in modo tale da precludere alla Commissione di gara ogni intervento correttivo sull’offerta, ai fini dell’aggiudicazione (Cons. Stato, sez. VI, 11 luglio 2003 n. 4145). Pertanto,in applicazione della regola sancita dal menzionato art. 119, secondo comma, del d.P.R. n. 207 del 2010, in caso di discordanza tra prezzo complessivo e ribasso, prevale il ribasso percentuale indicato in lettere.

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