Conversione
in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150,
recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative (definitivamente approvato dal Senato il 26.2.2014 e in attesa di pubblicazione).
Le
modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 30 dicembre
2013, n. 150 riguardano:
Art. 3, c.1bis: proroga
al 1.7.2014 obbligatorietà ricorso alla centrale unica di committenza ex art.
33, c.3bis dlgs. 163/2006 per i comuni con popolazione non superiore a 5.000
abitanti.
Art. 9 comma 15 ter: proroga obbligatorietà Avcpass al 1° luglio 2014.
Art. 13: Termini in materia di servizi pubblici locali
All'articolo
3:
dopo
il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis.
Il termine di cui all'articolo 23, comma 5, del decreto-legge 6 dicembre 2011,
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
già prorogato ai sensi dell'articolo 29, comma 11-ter, del decreto-legge 29
dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio
2012, n. 14, e dell'articolo 5-ter del decreto-legge 26 aprile 2013, n.
43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, è
ulteriormente differito al 30 giugno 2014. Sono fatti salvi i bandi e gli
avvisi di gara pubblicati dal 1º gennaio 2014 fino alla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto»
All'articolo
9: dopo il comma 15 è aggiunto il seguente:
15-ter.
Il termine di cui all'articolo 6-bis, comma 1, del codice di cui al decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è ulteriormente differito al 1º luglio
2014. Sono fatte salve le procedure i cui bandi e avvisi di gara sono stati
pubblicati a far data dal 1º gennaio 2014 e fino alla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, nonché, in caso di contratti
senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure in cui, a far data dal 1º
gennaio 2014 e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, sono stati già inviati gli inviti a presentare offerta.
All'articolo
13, comma 1, dopo le parole: «al fine di garantire la continuità del
servizio, laddove» sono inserite le seguenti: «l'ente responsabile
dell'affidamento ovvero, ove previsto,» e dopo le parole: «abbia già
avviato le procedure di affidamento» sono inserite le seguenti: «pubblicando
la relazione di cui al comma 20 del medesimo articolo».
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