L’art. 33
del D.Lgs. 163/2006 (Codice dei Contratti pubblici) stabilisce:
Appalti pubblici e
accordi quadro stipulati da centrali di committenza
1. Le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori possono acquisire
lavori, servizi e forniture facendo ricorso a centrali di committenza, anche
associandosi o consorziandosi.
2. Le centrali di committenza sono tenute all'osservanza del
presente codice.
3. Le amministrazioni aggiudicatrici e i soggetti di cui
all'articolo 32, comma 1, lettere b), c), f), non possono affidare a soggetti
pubblici o privati l'espletamento delle funzioni e delle attività di stazione
appaltante di lavori pubblici. Tuttavia le amministrazioni aggiudicatrici
possono affidare le funzioni di stazione appaltante di lavori pubblici ai
servizi integrati infrastrutture e trasporti (SIIT) o alle amministrazioni
provinciali, sulla base di apposito disciplinare che prevede altresì il
rimborso dei costi sostenuti dagli stessi per le attività espletate, nonché a
centrali di committenza.
3-bis.
I Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti ricadenti nel
territorio di ciascuna Provincia affidano obbligatoriamente ad un’unica
centrale di committenza l’acquisizione di lavori, servizi e forniture
nell’ambito delle unioni dei comuni, di cui all’articolo 32 del testo unico di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo
consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici. In
alternativa, gli stessi Comuni possono effettuare i propri acquisti attraverso
gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da altre centrali di committenza
di riferimento, ivi comprese le convenzioni di cui all’articolo 26 della legge 23 dicembre
1999, n. 488 e
ed il mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all’articolo 328 del d.P.R. 5 ottobre
2010, n. 207. Le
disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle acquisizioni di
lavori, servizi e forniture, effettuate in economia mediante amministrazione
diretta, nonché nei casi di cui al secondo periodo del comma 8 e al secondo periodo del comma
11 dell’articolo 125.
(comma aggiunto dall'art. 23, comma 4,
legge n. 214 del 2011, poi modificato dall'art. 1, comma 4, legge n. 135 del
2012, poi così modificato dall'art.
1, comma 343, legge n. 147 del 2013)
La definizione di
Centrale di Committenza è contenuta nell’art. 3 comma 34 del D.Lgs. 163/2006:
La
«centrale di committenza» è un'amministrazione aggiudicatrice che:
-
acquista forniture o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici o
altri enti aggiudicatori,
o
- aggiudica appalti pubblici o conclude accordi quadro di lavori, forniture o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori.
o
- aggiudica appalti pubblici o conclude accordi quadro di lavori, forniture o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori.
Alle
centrali di committenza possono quindi essere attribuite le seguenti funzioni:
a) acquisire
forniture, servizi o lavori destinati ad amministrazioni aggiudicatrici o altri
enti aggiudicatori (cfr. 1° alinea del comma 34° dell’art. 3 e comma 1°
dell’art. 33 del Codice);
b) aggiudicare
appalti pubblici o concludere accordi quadro di lavori, forniture o servizi
destinati ad amministrazioni aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori (cfr. 2°
alinea del comma 34 dell’art. 3 e comma 3° dell’art. 33 del Codice).
Quelle
elencate al punto b) che precede sono evidentemente funzioni e attività proprie
delle stazioni appaltanti. Nei riguardi delle centrali di committenza, infatti,
il Codice detta una deroga espressa al generale divieto per le amministrazioni
aggiudicatrici di affidare a soggetti pubblici o privati lo svolgimento delle
attribuzioni di stazione appaltante (cfr. comma 3° dell’art. 33 Codice dei
contratti).
L’associazione
o il consorzio tra stazioni appaltanti può tradursi sia in una forma di partenariato forte, quando cioè le
attribuzioni di centrale di committenza vengono conferite ad un organismo
avente una soggettività autonoma e distinta da quella delle stazioni
appaltanti, sia in una forma di partenariato debole che
si ha quando le stazioni appaltanti conferiscono, delegando le rispettive
funzioni amministrative, ad una stazione appaltante (la c.d. capofila) il ruolo
di centrale di committenza.
Nelle
ipotesi partenariato forte, in
caso di contenzioso, le singole stazioni appaltanti non assumono la veste di
interlocutrici processuali, ma ciascuna per proprio conto sarà tenuta «alla
stipula dei singoli contratti d’appalto con le imprese aggiudicatarie e alla
gestione del relativo rapporto contrattuale, essendo destinatarie di tutti gli
effetti, sostanziali e processuali, scaturenti dalle vicende connesse alla
procedura di gara. Esse, come beneficiano, da un lato, della procedura indetta
ed espletata dalla centrale di committenza, sono dall’altro vincolate alle
vicende – anche giudiziarie – della gara, vicende che hanno, per disposizione
di legge, nella centrale di committenza l’unica protagonista, sul piano
sostanziale come su quello processuale, e che possono riverberarsi
direttamente, come nel caso dell’art. 122 c.p.a., anche sulla stipula dei
successivi contratti» (Cons. St., Sez. III, 9 luglio 2013, n. 3639;
T.A.R. Lombardia Brescia, Sez. II, 18 luglio 2012, n. 1370).
Nel
caso invece di partenariato debole,
la veste di centrale di committenza è assunta da una delle stazioni appaltanti.
In quest’ultima ipotesi, la centrale di committenza si atteggia come un modulo
organizzativo, privo però di autonoma soggettività. La centrale di committenza
non costituisce infatti un centro esclusivo di imputazione dei rapporti
intercorrenti con le imprese concorrenti nelle gara pubbliche, né con l’imprese
aggiudicatarie di appalti pubblici (cfr. Cons. St., Sez. V, 19 aprile
2007, n. 1800; nonché T.A.R. Sicilia Catania, Sez. II, 10 febbraio 2009,
n. 291.
Comune
ad entrambi i modelli di centrale di committenza sopra descritti è il fatto che
la centrale di committenza agisca su delega delle stazioni appaltanti
attraverso lo strumento del convenzionamento (cfr. art. 33, comma 3°, Codice,
cfr. T.A.R. Sicilia Catania, Sez. II, sent. n. 291/2009 cit.)
Dalla
giurisprudenza e dalla prassi si ricava inoltre la possibilità che una stazione
appaltante assuma le vesti di centrale di committenza, unilateralmente,
inserendo cioè la c.d. clausola di adesione negli atti di gara e nel contratto.
In
questa ipotesi, la stazione appaltante opera non più soltanto nel proprio
interesse, ma anche in quello di altre amministrazioni aggiudicatrici; cosicché
«ponendo a loro disposizione i risultati della gara, assume quindi la veste di
centrale di committenza» (T.A.R. Lombardia Milano, Sez. I, 28 marzo 2012,
n. 917).
Questa
procedura «non è in contrasto con le norme dettate dal Codice degli appalti per
questo tipo di amministrazione aggiudicatrice», poiché né l’art. 3, comma 34,
né l’art. 33 del Codice «impone alle centrali di committenza di svolgere tale
attività solo a favore di terzi o di concludere contratti distinti per sé e per
i terzi, o di concludere solo accordi quadro (T.A.R. Lombardia Milano Sez. I,
6.7.2011, n. 1819) o di svolgere tale attività solo in forma associata, con la
conseguenza che deve qualificarsi centrale di committenza anche la stazione
appaltante che svolga una gara per l’aggiudicazione di un contratto d’appalto
di servizi con funzione accessoria ed eventuale di accordo quadro» (T.A.R.
Lombardia Milano, Sez. I, 28 marzo 2012, n. 917).
Secondo il T.A.R. Sicilia Catania
la centrale di committenza costituisce «meramente un modulo
organizzativo, vale a dire uno strumento di raccordo tra Amministrazioni
privo di una propria individualità, e non un centro formale di imputazione
autonomo, con la conseguenza che gli atti della procedura vanno imputati non
solo alla “capofila” , ma anche alle altre Amministrazioni che la compongono,
le quali dovranno poi singolarmente formalizzare il rapporto con la ditta
aggiudicataria, mediante la redazione di apposito contratto. Da ciò scaturisce
che la costituita unione d’acquisto non sposta su di sé la legittimazione
passiva, dovendosi procedere, per la corretta instaurazione del
contraddittorio, alla notifica del ricorso a tutti i soggetti che ne fanno
parte avendo aderito alla procedura centralizzata di acquisto (in termini, C.
Stato, sez. V. sent. n. 1800 del 19/04/07), in quanto ciascuna delle aziende della
costituita centrale di committenza vantano specifico e autonomo interesse ad
avvalersi dei risultati della procedura espletata dalla capofila nell’esercizio
dei poteri a essa conferiti dalle altre aziende della cordata» (T.A.R. Sicilia Catania, Sez. II, 10 febbraio 2009, n. 291).
Sempre con riguardo al modulo della
“centrale di committenza-stazione appaltante capofila”, osserva il T.A.R.
Sicilia Catania che «l’azienda capofila agisce su delega delle varie aziende a
sé collegate, esclusivamente ai fini dell’espletamento della procedura
concorsuale» (T.A.R. Sicilia Catania, Sez. II, sent. n. 291/2009 cit.).
All’esito dell’iter concorsuale i risultati
di esso debbono essere trasmessi alle stazioni appaltanti che fanno capo alla
capofila affinché ciascuna di esse possa adottare la deliberazione di
recepimento e procedere alla formalizzazione del rapporto con l’aggiudicataria
(cfr. T.A.R. Sicilia Catania, Sez. II, sent. n. 291/2009 cit.).
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