Il
decreto della Direzione Generale per la Motorizzazione del 14 gennaio 2014
riporta le modalità per consentire la circolazione per “brevi e saltuari
spostamenti” dei carrelli elevatori su strade aperte al traffico senza
l’obbligo d’immatricolazione, così come disposto dalla Legge 145 del 23
dicembre 2013.
In
primo luogo viene stabilito che i carrelli devono possedere una scheda
tecnica firmata in originale dal costruttore del carrello, che contenga il
nome di fabbricante, il tipo, il numero di serie, le dimensioni, le masse, gli
pneumatici ammessi, l’anno di costruzione, il tipo di motore e d’alimentazione
e (solo se con motore termico) i dati dell’omologazione.
Successivamente
vengono elencati i dispositivi obbligatori per i carrelli che
viaggiano su strade pubbliche, tra cui ci sono i dispositivi d’illuminazione
previsti per le macchine operatrici, i pannelli retroriflettenti, un
retrovisore, un sistema di frenatura che consenta un graduale arresto ed certificati
di corrispondenza alla direttiva macchine.
Infine
vengono fissate le norme per la circolazione come l’obbligo di
accompagnamento di personale a terra, tranne in alcuni casi a seconda del
carico trasportato, una velocità non superiore ai 10 chilometri orari e il
possesso di una specifica autorizzazione saltuaria (valida per un anno e
prorogabile) emessa dall’ufficio della Motorizzazione Civile competente per il
territorio. (vedi anche città di Torino).
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