martedì 18 febbraio 2014

CIRCOLAZIONE SU STRADA DI CARRELLI ELEVATORI

Il decreto della Direzione Generale per la Motorizzazione del 14 gennaio 2014 riporta le modalità per consentire la circolazione per “brevi e saltuari spostamenti” dei carrelli elevatori su strade aperte al traffico senza l’obbligo d’immatricolazione, così come disposto dalla Legge 145 del 23 dicembre 2013.
In primo luogo viene stabilito che i carrelli devono possedere una scheda tecnica firmata in originale dal costruttore del carrello, che contenga il nome di fabbricante, il tipo, il numero di serie, le dimensioni, le masse, gli pneumatici ammessi, l’anno di costruzione, il tipo di motore e d’alimentazione e (solo se con motore termico) i dati dell’omologazione.
Successivamente vengono elencati i dispositivi obbligatori per i carrelli che viaggiano su strade pubbliche, tra cui ci sono i dispositivi d’illuminazione previsti per le macchine operatrici, i pannelli retroriflettenti, un retrovisore, un sistema di frenatura che consenta un graduale arresto ed certificati di corrispondenza alla direttiva macchine.

Infine vengono fissate le norme per la circolazione come l’obbligo di accompagnamento di personale a terra, tranne in alcuni casi a seconda del carico trasportato, una velocità non superiore ai 10 chilometri orari e il possesso di una specifica autorizzazione saltuaria (valida per un anno e prorogabile) emessa dall’ufficio della Motorizzazione Civile competente per il territorio. (vedi anche città di Torino).

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