Il
Regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, fissa condizioni
armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e abroga la
direttiva 89/106/CEE del Consiglio.
Il
regolamento determina le condizioni relative all'immissione sul mercato dei
prodotti da costruzione. Definisce anche criteri di valutazione delle
prestazioni per questi prodotti e le condizioni di utilizzo della
marcatura CE.
Qualora
il fabbricante decida di immettere sul mercato un prodotto da costruzione che
rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata, deve compilare
una dichiarazione di prestazione dove saranno riportate soprattutto le
informazioni seguenti:
- il riferimento del prodotto;
- i sistemi di valutazione e verifica
della costanza della prestazione del prodotto;
- l'uso o gli usi previsti del prodotto;
- la prestazione dichiarata.
Una
volta redatta la dichiarazione di prestazione, il fabbricante deve apporre la
marcatura CE sul prodotto.
Gli
Stati membri designano punti di contatto di prodotti da costruzione in
conformità con il regolamento
(CE) n. 764/2008. Questi punti di contatto devono fornire informazioni
relative ai requisiti del prodotto da costruzione ed evitare i conflitti
d'interesse.
Agli
operatori economici vengono imposti determinati obblighi:
Obblighi dei fabbricanti: devono fornire la dichiarazione di
prestazione e la documentazione tecnica, ed apporre la marcatura CE sul
prodotto. I fabbricanti assicurano che i loro prodotti rechino un numero di
tipo che consenta la loro identificazione. Essi sono inoltre tenuti a ritirare
i loro prodotti dal mercato, se ritengono che non siano conformi alla dichiarazione
di prestazione, o a cambiare questa dichiarazione.
Obblighi degli
importatori: verificano
che il prodotto sia accompagnato dalla documentazione tecnica e che rechi la
marcatura CE. Essi devono indicare il loro nome, la loro denominazione
commerciale registrata o il loro marchio registrato e l'indirizzo cui possono
essere contattati. Essi assicurano che il prodotto sia accompagnato da
istruzioni ed informazioni sulla sicurezza e che il trasporto non alteri la sua
prestazione.
Obblighi dei
distributori: devono
assicurarsi che il prodotto rechi la marcatura CE e che sia accompagnato dai
documenti di cui sopra. Qualora ritengano che il prodotto non è conforme,
devono astenersi dall'immetterlo sul mercato. I distributori devono inoltre
garantire condizioni ottimali di conservazione del prodotto affinché non si
degradi.
Le
specifiche tecniche armonizzate comprendono le norme armonizzate. Esse sono
stabilite dalle organizzazioni europee di normalizzazione conformemente alla direttiva
98/34/CE. Le norme armonizzate servono a definire i metodi ed i criteri di
valutazione delle prestazioni dei prodotti da costruzione. Esse si riferiscono
all'uso previsto dei prodotti cui si riferiscono e includono i dettagli tecnici
necessari per applicare il sistema di valutazione e verifica della costanza
della prestazione. I riferimenti alle norme armonizzate sono pubblicati nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Se
un prodotto non è coperto da una norma armonizzata, un fabbricante ha la
possibilità di chiedere una valutazione
tecnica europea per ottenere un documento di valutazione europeo redatto
dall’organizzazione degli organismi di
valutazione tecnica (TAB).
Gli
Stati membri designano uno o più Organismi di valutazione tecnica (TAB) sul
loro territorio, per una o più aree di prodotto. L'elenco dei TAB viene
comunicato alla Commissione europea che lo pubblica.
I
TAB effettuano la valutazione tecnica europea in un'area di prodotto per la
quale sono stati designati.
Gli
organismi notificati svolgono compiti di parte terza nel processo di
valutazione e verifica della costanza della prestazione dei prodotti da
costruzione. Si tratta di organismi indipendenti dotati di personalità
giuridica.
Le
autorità notificanti sono poste in essere dagli Stati membri. Esse sono
responsabili della creazione ed applicazione delle procedure necessarie per la
valutazione e la notifica degli organismi notificati.
Le
autorità di vigilanza del mercato, conformemente anche al regolamento
(CE) n. 765/2008, devono effettuare una valutazione del prodotto per
determinare se è opportuno o meno ritirarlo dal mercato.
Il
regolamento 305/2011 che abroga la direttiva
89/106/CEE è in vigore dal 1/7/2013.
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