giovedì 27 febbraio 2014

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE DEI PRODOTTI DA COSTRUZIONE

Il Regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio.
Il regolamento determina le condizioni relative all'immissione sul mercato dei prodotti da costruzione. Definisce anche criteri di valutazione delle prestazioni per questi prodotti e le condizioni di utilizzo della marcatura CE.
Qualora il fabbricante decida di immettere sul mercato un prodotto da costruzione che rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata, deve compilare una dichiarazione di prestazione dove saranno riportate soprattutto le informazioni seguenti:
-       il riferimento del prodotto;
-       i sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto;
-       l'uso o gli usi previsti del prodotto;
-       la prestazione dichiarata.
Una volta redatta la dichiarazione di prestazione, il fabbricante deve apporre la marcatura CE sul prodotto.
Gli Stati membri designano punti di contatto di prodotti da costruzione in conformità con il regolamento (CE) n. 764/2008. Questi punti di contatto devono fornire informazioni relative ai requisiti del prodotto da costruzione ed evitare i conflitti d'interesse.
Agli operatori economici vengono imposti determinati obblighi:
Obblighi dei fabbricanti: devono fornire la dichiarazione di prestazione e la documentazione tecnica, ed apporre la marcatura CE sul prodotto. I fabbricanti assicurano che i loro prodotti rechino un numero di tipo che consenta la loro identificazione. Essi sono inoltre tenuti a ritirare i loro prodotti dal mercato, se ritengono che non siano conformi alla dichiarazione di prestazione, o a cambiare questa dichiarazione.
Obblighi degli importatori: verificano che il prodotto sia accompagnato dalla documentazione tecnica e che rechi la marcatura CE. Essi devono indicare il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato e l'indirizzo cui possono essere contattati. Essi assicurano che il prodotto sia accompagnato da istruzioni ed informazioni sulla sicurezza e che il trasporto non alteri la sua prestazione.
Obblighi dei distributori: devono assicurarsi che il prodotto rechi la marcatura CE e che sia accompagnato dai documenti di cui sopra. Qualora ritengano che il prodotto non è conforme, devono astenersi dall'immetterlo sul mercato. I distributori devono inoltre garantire condizioni ottimali di conservazione del prodotto affinché non si degradi.

Le specifiche tecniche armonizzate comprendono le norme armonizzate. Esse sono stabilite dalle organizzazioni europee di normalizzazione conformemente alla direttiva 98/34/CE. Le norme armonizzate servono a definire i metodi ed i criteri di valutazione delle prestazioni dei prodotti da costruzione. Esse si riferiscono all'uso previsto dei prodotti cui si riferiscono e includono i dettagli tecnici necessari per applicare il sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione. I riferimenti alle norme armonizzate sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Se un prodotto non è coperto da una norma armonizzata, un fabbricante ha la possibilità di chiedere una valutazione tecnica europea per ottenere un documento di valutazione europeo redatto dall’organizzazione degli organismi di valutazione tecnica (TAB).
Gli Stati membri designano uno o più Organismi di valutazione tecnica (TAB) sul loro territorio, per una o più aree di prodotto. L'elenco dei TAB viene comunicato alla Commissione europea che lo pubblica.
I TAB effettuano la valutazione tecnica europea in un'area di prodotto per la quale sono stati designati.
Gli organismi notificati svolgono compiti di parte terza nel processo di valutazione e verifica della costanza della prestazione dei prodotti da costruzione. Si tratta di organismi indipendenti dotati di personalità giuridica.
Le autorità notificanti sono poste in essere dagli Stati membri. Esse sono responsabili della creazione ed applicazione delle procedure necessarie per la valutazione e la notifica degli organismi notificati.
Le autorità di vigilanza del mercato, conformemente anche al regolamento (CE) n. 765/2008, devono effettuare una valutazione del prodotto per determinare se è opportuno o meno ritirarlo dal mercato.

Il regolamento 305/2011 che abroga la direttiva 89/106/CEE è in vigore dal 1/7/2013.

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