Comunicato
del Presidente dell’AVCP n. 1 del 29 gennaio 2014
“Utilizzo dei lavori subappaltati ai fini della qualificazione – annullamento dell’art. 85, comma 1, lett. b), nn. 2 e 3, D.P.R. n. 207/2010”
Con
Comunicato alle SOA n. 77 del 19 dicembre 2002, questa Autorità ha dettato
indicazioni operative in relazione all’art. 85, comma 1, lett. b), nn.1, 2 e 3,
del D.P.R. n. 207/2010 recante la disciplina della qualificazione dell’impresa
affidataria mediante utilizzo dei lavori subappaltati. Al riguardo è stato
chiarito che “in caso di categorie scorporabili subappaltate singolarmente
oltre la soglia prevista del 30% o 40%, l’impresa affidataria può utilizzare -
per qualificarsi nella singola categoria scorporabile - l’intero importo dei
lavori direttamente eseguiti nella categoria scorporabile, non subappaltato,
nonché una quota percentuale fino alla concorrenza del 10% dell’importo dei
lavori affidati in subappalto nella stessa categoria, al netto dell’eccedenza
rispetto alla soglia massima del 30 per cento o del 40 per cento prevista dalla
norma”.
Come
noto, in data 29 novembre 2013 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il
D.P.R. del 30 ottobre 2013 di decisione del ricorso straordinario al Capo dello
Stato proposto da AGI ed altri, con il quale, in conformità al parere
consultivo del Consiglio di Stato n. 3014 del 26 giugno 2013, è stato disposto
l’annullamento - oltre che degli articoli 109, comma 2 e 107, comma 2, del
D.P.R. n. 207/2010 – anche dell’art. 85, comma 1, lett. b), nn. 2 e 3, dello
stesso Regolamento, nella parte in cui, nell’ipotesi di superamento dei limiti
di subappalto del 30 e 40 per cento (a seconda che la categoria scorporabile
sia o meno a qualificazione obbligatoria), limita l’utilizzabilità, ai fini
della futura qualificazione, dei lavori subappaltati ad una percentuale non
superiore al 10 per cento della categoria scorporabile (punto 21 del parere
consultivo).
In
ordine alle problematiche attuative del suddetto parere consultivo (e su altri
temi relativi alla qualificazione) l’Autorità ha emesso l’Atto di Segnalazione
al Governo e al Parlamento n. 3 del 25 settembre 2013, nel quale è stato
affermato (tra l’altro) che in relazione alle censure mosse dal Consiglio di
Stato in merito alla disciplina dettata dall’art. 85 del D.P.R. n. 207/2010 “si
apre la possibilità a due soluzioni alternative: la prima consiste nel
ripristino della situazione precedente all’adozione dell’attuale Regolamento,
ovvero nel riconoscere la possibilità per l’impresa aggiudicataria di
qualificarsi per la categoria prevalente anche in relazione alle lavorazioni
subappaltate (ivi comprese quelle a qualificazione obbligatoria) per un importo
massimo del 30 o 40 per cento; la seconda, mantenendo l’impostazione attuale,
dovrebbe necessariamente introdurre una revisione delle modalità di calcolo
della quota utilizzabile ai fini della qualificazione, nel caso di subappalto,
per le categorie scorporabili che non riproduca le incongruenze evidenziate nel
parere. A tale proposito si potrebbe prevedere un meccanismo che, in analogia
con quanto previsto dall’art. 24 del DPR 34/2000 per la categoria prevalente,
assegni un valore massimo di qualificazione pari al 30 o al 40 per cento ma
nella categoria scorporabile”.
Sulla
questione è successivamente intervenuto il Decreto Legge 30 dicembre 2013, n.
151, recante “Disposizioni di carattere finanziario indifferibili finalizzate a
garantire la funzionalità di enti locali, la realizzazione di misure in tema di
infrastrutture, trasporti ed opere pubbliche nonché a consentire interventi in
favore di popolazioni colpite da calamità naturali”, pubblicato in G.U. del 30
dicembre 2013, n. 304, il quale ha disposto all’art. 3, comma 9, l’adozione
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, di
disposizioni regolamentari sostitutive degli articoli 107, comma 2 e 109, comma
2, del D.P.R. n. 207/2010, annullate dal D.P.R. 30 ottobre 2013, nonché le
conseguenti modifiche all'Allegato A del predetto Regolamento. E’ stato altresì,
precisato che “Nelle more dell’adozione delle disposizioni regolamentari
sostitutive, continuano a trovare applicazione, in ogni caso non oltre la data
del 30 settembre 2014, le regole previgenti”.
Lo
stesso D.L. n. 151/2013, tuttavia, non ha dettato previsioni normative in
ordine alle disposizioni dell'art. 85 del D.P.R. n. 207/2010 che, come sopra
indicato, sono state annullate in parte qua dal citato D.P.R. del 30
ottobre 2013.
In
relazione alla disciplina contemplata dalla predetta disposizione regolamentare
sussiste, dunque, l'esigenza di fornire indicazioni interpretative alle
SOA al fine di garantire il corretto esercizio dell’attività di qualificazione
da parte delle stesse società.
Al
riguardo, alla luce delle considerazioni svolte dal Supremo consesso di
giustizia amministrativa nel parere consultivo n. 3014/2013 e dell’avviso
espresso dall’Autorità nel citato Atto di Segnalazione n. 3/2012, una corretta
interpretazione della disposizione di cui all’art. 85, comma 1, lett. b), nn. 2
e 3 del D.P.R. n. 207/2010, non dovrebbe più tenere conto della parte della
norma che prevede, nell'ipotesi di subappalto oltre la quota del 30 o 40 per
cento, la limitazione al 10 per cento per l'utilizzabilità dei lavori
subappaltati ai fini della qualificazione nella categoria scorporabile.
Ciò in quanto, come evidenziato, il D.P.R. del 30 ottobre 2013 ha decretato l’annullamento in parte qua della disposizione regolamentare in esame, pertanto la stessa può ritenersi in vigore per la parte non colpita dalle censure del giudice amministrativo.
Ciò in quanto, come evidenziato, il D.P.R. del 30 ottobre 2013 ha decretato l’annullamento in parte qua della disposizione regolamentare in esame, pertanto la stessa può ritenersi in vigore per la parte non colpita dalle censure del giudice amministrativo.
Consegue
da quanto sopra che ai sensi del citato art. 85, comma 1, lett. b), nn. 2 e 3,
in caso di subappalto eccedente le quote del 30 e del 40 per cento – fermo
restando quanto previsto dall’art. 37, comma 11, del Codice – l’impresa
affidataria può utilizzare, ai fini della qualificazione nella singola
categoria scorporabile, l’intero importo dei lavori dalla stessa direttamente
eseguiti in tale categoria, nonché una quota dei lavori subappaltati (pari ad
un massimo del 30 per cento o del 40 per cento) avvalendosene in alternativa
per la qualificazione nella categoria prevalente, ovvero ripartita tra
categoria prevalente e categoria scorporabile.
Depositato presso la segreteria del Consiglio in
data: 5 febbraio 2014
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