giovedì 13 febbraio 2014

COMMISSIONE GIUDICATRICE E “SEGGIO DI GARA”

T.A.R. Lazio, Roma, III, 7 marzo 2013, n. 2456

Massima

1. L’Adunanza Plenaria (n. 4 del 2011) ha precisato che l’esame prioritario del ricorso incidentale c.d. "paralizzante" deve essere svolto anche nel caso in cui il ricorrente principale alleghi l'interesse strumentale alla rinnovazione dell'intera procedura mediante censure inerenti lo svolgimento delle operazioni di gara e anche nel caso in cui sia stato impugnato il bando, indipendentemente dal numero dei partecipanti alla procedura selettiva, dal tipo di censura prospettata dal ricorrente incidentale e dalle richieste formulate dall'Amministrazione resistente (Cons. Stato, A.P. n. 4/11 cit.; TAR Lazio, Sez. II, 26.6.12, n. 5822).

2.  Dall’art. 84 del D.Lgs. n. 163/06 si ricava il principio dell’unicità della commissione di gara in ordine alla generale attività valutativa, potendosi riservare agli ordinari organi della stazione appaltante – qualificabile eventualmente come “seggio di gara” – solo la verifica della documentazione amministrativa e dei requisiti delle concorrenti, in quanto l’attività di valutazione e attribuzione di punteggio costituisce un compito esclusivamente riservato all’unica commissione istituita, con la conseguenza che è illegittimo l’operato dell’amministrazione che ha proceduto alla valutazione complessiva delle risultanze di gara mediante due diversi collegi, in spregio al suddetto principio di unicità, il quale permette l’affidamento ad eventuali “sottocommissioni” solo di attività meramente preparatorie o istruttorie ma non quello di attribuzione di punteggi (Tar Lazio, Sez. I bis, 5.4.11, n. 3009 e già TAR Liguria, Sez. II, 17.1.02, n. 30).

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