T.A.R.
Lazio, Roma, III, 7 marzo 2013, n. 2456
Massima
1. L’Adunanza
Plenaria (n. 4 del 2011) ha precisato che l’esame prioritario del ricorso
incidentale c.d. "paralizzante" deve essere svolto anche nel caso in
cui il ricorrente principale alleghi l'interesse strumentale alla rinnovazione
dell'intera procedura mediante censure inerenti lo svolgimento delle operazioni
di gara e anche nel caso in cui sia stato impugnato il bando, indipendentemente
dal numero dei partecipanti alla procedura selettiva, dal tipo di censura
prospettata dal ricorrente incidentale e dalle richieste formulate
dall'Amministrazione resistente (Cons. Stato, A.P. n. 4/11 cit.; TAR Lazio,
Sez. II, 26.6.12, n. 5822).
2. Dall’art.
84 del D.Lgs. n. 163/06 si ricava il principio dell’unicità della
commissione di gara in ordine alla generale attività valutativa, potendosi
riservare agli ordinari organi della stazione appaltante – qualificabile
eventualmente come “seggio di gara” – solo la verifica della documentazione
amministrativa e dei requisiti delle concorrenti, in quanto l’attività di
valutazione e attribuzione di punteggio costituisce un compito esclusivamente
riservato all’unica commissione istituita, con la conseguenza che è illegittimo
l’operato dell’amministrazione che ha proceduto alla valutazione complessiva
delle risultanze di gara mediante due diversi collegi, in spregio al suddetto
principio di unicità, il quale permette l’affidamento ad eventuali “sottocommissioni”
solo di attività meramente preparatorie o istruttorie ma non quello di
attribuzione di punteggi (Tar Lazio, Sez. I bis, 5.4.11, n. 3009 e già TAR
Liguria, Sez. II, 17.1.02, n. 30).
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