giovedì 27 febbraio 2014

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE DEI PRODOTTI DA COSTRUZIONE ANCHE ON LINE

Sulla Gazzetta Ufficiale Europea del 21 febbraio 2014 è stato pubblicato il Regolamento 157/2014 che consente di pubblicare online le dichiarazioni di prestazione dei prodotti da costruzione. 
Questo regolamento integra il regolamento Ue n. 305/2011 sui prodotti da costruzione, entrato in vigore integralmente dal 1º luglio 2013 in sostituzione della direttiva sui prodotti da costruzione n. 89/106/CEE.
Il regolamento 305/2011 sancisce l'obbligo per il fabbricante di redigere per ogni prodotto la dichiarazione di prestazione, il Regolamento 157/2014 stabilisce le condizioni con cui il documento deve essere reso disponibile in versione digitale. 
La dichiarazione di prestazione è obbligatoria per ogni prodotto da costruzione venduto nell'UE e deve essere consegnata a tutti gli acquirenti, siano essi distributori, imprese di costruzioni o consumatori "non professionisti", ad esempio, persone che realizzano progetti di ristrutturazione domestica "fai da te".
Le dichiarazioni descrivono aspetti importanti di un prodotto da costruzione, come il livello di resistenza al fuoco, la resistenza meccanica e l'efficienza energetica, consentendo al fabbricante di fornire al mercato informazioni circa le caratteristiche essenziali del prodotto. È sulla base di queste informazioni che l'utilizzatore deciderà di acquistare, tra tutti i prodotti disponibili sul mercato, quello consono all'impiego previsto.
La possibilità di pubblicare le dichiarazioni di prestazione online, invece dell'obbligo di invio diretto all'acquirente della dichiarazione relativa a ogni prodotto (per posta tradizionale o elettronica), è finalizzata alla riduzione dei costi amministrativi che gravano sui produttori.

Nel rendere disponibile online una dichiarazione di prestazione, i produttori dovranno garantire che il suo contenuto non venga modificato successivamente alla pubblicazione online.
La dichiarazione di prestazione è, per qualsiasi tipologia di prodotto, il risultato del processo di valutazione e verifica della costanza di prestazione del prodotto medesimo ed è fornita dal fabbricante in una copia per ciascun elemento commercializzato.
La dichiarazione di prestazione descrive la prestazione dei prodotti da costruzione in relazione alle loro caratteristiche essenziali, conformemente alle pertinenti specifiche tecniche armonizzate o in presenza di una valutazione tecnica europea. Pertanto i prodotti che non sono regolati da norme armonizzate non sono toccati dal regolamento.

Il produttore deve garantire che:
- il contenuto della dichiarazione non sarà modificato dopo essere stato reso disponibile sul sito web;
- il sito web verrà sorvegliato e mantenuto in modo che sia il sito web che le dichiarazioni di prestazione siano costantemente accessibili ai destinatari dei prodotti da costruzione;
- la dichiarazione di prestazione potrà essere consultata dai beneficiari dei prodotti da costruzione a titolo gratuito per dieci anni dopo la commercializzazione del prodotto da costruzione o per un periodo diverso, stabilito ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 2, secondo comma, del Regolamento 305/2011;
- verranno date istruzioni ai destinatari dei prodotti da costruzione sulle modalità di accesso al sito web e alle dichiarazioni di prestazione.

Il Regolamento entra in vigore il 26 febbraio 2014 e sarà applicabile in tutti i Paesi membri dell'Unione. 

Nessun commento: