Sulla
Gazzetta Ufficiale Europea del 21 febbraio 2014 è stato pubblicato il
Regolamento 157/2014 che consente di pubblicare online le dichiarazioni di
prestazione dei prodotti da costruzione.
Questo
regolamento integra il regolamento Ue n. 305/2011 sui prodotti da costruzione,
entrato in vigore integralmente dal 1º luglio 2013 in sostituzione della
direttiva sui prodotti da costruzione n. 89/106/CEE.
Il
regolamento 305/2011 sancisce l'obbligo per il fabbricante di redigere per ogni
prodotto la dichiarazione di prestazione, il Regolamento 157/2014 stabilisce le
condizioni con cui il documento deve essere reso disponibile in versione
digitale.
La
dichiarazione di prestazione è obbligatoria per ogni prodotto da costruzione
venduto nell'UE e deve essere consegnata a tutti gli acquirenti, siano essi
distributori, imprese di costruzioni o consumatori "non
professionisti", ad esempio, persone che realizzano progetti di
ristrutturazione domestica "fai da te".
Le
dichiarazioni descrivono aspetti importanti di un prodotto da costruzione, come
il livello di resistenza al fuoco, la resistenza meccanica e l'efficienza
energetica, consentendo al fabbricante di fornire al mercato informazioni circa
le caratteristiche essenziali del prodotto. È sulla base di queste informazioni
che l'utilizzatore deciderà di acquistare, tra tutti i prodotti disponibili sul
mercato, quello consono all'impiego previsto.
La
possibilità di pubblicare le dichiarazioni di prestazione online, invece
dell'obbligo di invio diretto all'acquirente della dichiarazione relativa a
ogni prodotto (per posta tradizionale o elettronica), è finalizzata alla
riduzione dei costi amministrativi che gravano sui produttori.
Nel
rendere disponibile online una dichiarazione di prestazione, i produttori
dovranno garantire che il suo contenuto non venga modificato successivamente alla
pubblicazione online.
La
dichiarazione di prestazione è, per qualsiasi tipologia di prodotto, il
risultato del processo di valutazione e verifica della costanza di prestazione
del prodotto medesimo ed è fornita dal fabbricante in una copia per ciascun
elemento commercializzato.
La
dichiarazione di prestazione descrive la prestazione dei prodotti da
costruzione in relazione alle loro caratteristiche essenziali, conformemente
alle pertinenti specifiche tecniche armonizzate o in presenza di una
valutazione tecnica europea. Pertanto i prodotti che non sono regolati da norme
armonizzate non sono toccati dal regolamento.
Il
produttore deve garantire che:
-
il contenuto della dichiarazione non sarà modificato dopo essere
stato reso disponibile sul sito web;
-
il sito web verrà sorvegliato e mantenuto in modo che sia il sito web
che le dichiarazioni di prestazione siano costantemente accessibili ai
destinatari dei prodotti da costruzione;
-
la dichiarazione di prestazione potrà essere consultata dai
beneficiari dei prodotti da costruzione a titolo gratuito per dieci
anni dopo la commercializzazione del prodotto da costruzione o per un periodo
diverso, stabilito ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 2, secondo comma, del
Regolamento 305/2011;
-
verranno date istruzioni ai destinatari dei prodotti da costruzione
sulle modalità di accesso al sito web e alle dichiarazioni di prestazione.
Il
Regolamento entra in vigore il 26 febbraio 2014 e sarà applicabile in tutti i
Paesi membri dell'Unione.
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