AVCPASS
Il
1 gennaio 2014 ha preso l’avvio, in regime di obbligatorietà, il sistema
AVCPASS nelle modalità previste dalla deliberazione
del Consiglio dell’Autorità n. 111 del 20 dicembre 2012 e s.m.i.
Per i CIG acquisiti a decorrere da tale data, relativi agli affidamenti nei settori ordinari di importo superiore o uguale a € 40.000, le stazioni appaltanti dovranno eseguire le verifiche dei requisiti esclusivamente sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici, ai sensi dell’art. 6 bis del D.Lgs. 163/2006 (Codice dei contratti), attraverso il sistema AVCPASS. Per l’utilizzo del sistema da parte delle stazioni appaltanti è necessario che ciascun partecipante presenti in fase di gara un nuovo documento detto PASS dell’Operatore Economico (PassOE).
Per i CIG acquisiti a decorrere da tale data, relativi agli affidamenti nei settori ordinari di importo superiore o uguale a € 40.000, le stazioni appaltanti dovranno eseguire le verifiche dei requisiti esclusivamente sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici, ai sensi dell’art. 6 bis del D.Lgs. 163/2006 (Codice dei contratti), attraverso il sistema AVCPASS. Per l’utilizzo del sistema da parte delle stazioni appaltanti è necessario che ciascun partecipante presenti in fase di gara un nuovo documento detto PASS dell’Operatore Economico (PassOE).
Per
la generazione di tale documento è necessario che ciascun operatore
economico partecipante, assoggettabile alla verifica dei requisiti di
carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario, ai
sensi del Codice dei contratti, abbia un proprio amministratore iscritto ed
abilitato ad operare sul sistema AVCPASS OE dell’Autorità con profilo
di “Amministratore dell’operatore economico”.
Di norma, l’abilitazione avviene nell’arco di 48 ore dalla richiesta; tuttavia tale tempistica non è garantita nel caso di soggetti non autorizzabili in via automatica (es. gli amministratori e legali rappresentanti di operatori economici non tenuti all’iscrizione sul registro delle imprese ovvero procuratori generali e speciali di operatori economici che, seppur tenuti all’iscrizione sul registro imprese, non compaiono sullo stesso).
Di norma, l’abilitazione avviene nell’arco di 48 ore dalla richiesta; tuttavia tale tempistica non è garantita nel caso di soggetti non autorizzabili in via automatica (es. gli amministratori e legali rappresentanti di operatori economici non tenuti all’iscrizione sul registro delle imprese ovvero procuratori generali e speciali di operatori economici che, seppur tenuti all’iscrizione sul registro imprese, non compaiono sullo stesso).
E’
pertanto onere dell’operatore economico attivarsi tempestivamente e
coerentemente con le scadenze delle procedure di gara ai fini dell’ottenimento
del PassOE. Tale adempimento, in capo agli operatori economici, è
indispensabile per consentire alla stazione appaltante di eseguire le verifiche
dei requisiti con le modalità di cui all’art. 6 bis del Codice dei contratti,
onde evitare possibili esclusioni dalle procedure di gara.
Soglie europee per gli
appalti
A partire dal primo gennaio 2014 le stazioni appaltanti devono tenere conto delle nuove soglie al momento di indire le procedure di aggiudicazione. Nel merito, per gli appalti e le concessioni di lavori la soglia passa da 5 milioni a 5.186.000 euro. Per gli appalti di servizi e forniture si passa da 200mila a 207mila euro. A meno che a promuovere l'intervento non sia un'amministrazione dello Stato (come ad esempio un ministero). In questo caso la soglia sale da 130mila a 134 mila euro.
Centrale di committenza per i piccoli comuni
Altro cambiamento importante riguarda i Comuni con popolazione inferiore ai 5mila abitanti. Va in vigore la previsione dell'articolo 33 comma 3 bis del Codice appalti, secondo la quale devono affidare obbligatoriamente a un'unica centrale di committenza l'acquisizione di lavori, servizi e forniture. Dopo tre proroghe (l'ultima fino al 31 marzo del 2013) scatta anch'essa il primo gennaio 2014. La legge di Stabilità, però, ha ristretto il perimetro della novità e ha stabilito che questa non si applica per gli affidamenti di lavori, servizi e forniture effettuati in economia tramite amministrazione diretta e per i cottimi fiduciari.
Dotazione delle imprese
Dal primo gennaio la norma del Regolamento appalti (articolo 77 comma 6) che disciplina la verifica della congruità del rapporto tra attrezzature, organico e lavori fatturati torna all'origine: il margine di tolleranza scende, in occasione della revisione, dal 50 al 25 per cento. La misura, infatti, serviva a evitare che, per effetto del calo dei lavori dovuto alla crisi, le imprese rischiassero di perdere la loro qualificazione Soa.
Norme anticorruzione
Dal 31 gennaio scatta l'obbligo, fissato dalla legge anticorruzione (190/2012), di trasmettere all'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici tutte le informazioni, organizzate in apposite tabelle, relative ai procedimenti di scelta del contraente: le procedure oggetto di pubblicazione sono tutte quelle successive a dicembre 2012. Entro il 30 aprile l'Autorità dovrà comunicare alla Corte dei conti l'elenco delle amministrazioni che hanno omesso di adempiere ai loro obblighi.
Performance bond
Salvo altri rinvii, il 30 giugno 2014 dovrebbe andare a regime il performance bond. Da quella data, infatti, diventerà obbligatorio assicurare i grandi cantieri contro l'eventualità di inadempimento, perdita dei requisiti o fallimento dell'impresa esecutrice. La garanzia contro il rischio di esecuzione sarà valida per tutti gli appalti affidati a un general contractor, per gli appalti integrati di importo superiore ai 75 milioni di euro e, se prevista nel bando, per gli appalti tradizionali sopra i 100 milioni.
Costo della manodopera
Il
primo ottobre 2014 partirà la verifica di congruità del costo della manodopera
sul valore dell'opera per il rilascio del Durc.
1 commento:
Faccio presente a tutti che il sistema "non prevede" i Liberi Professionisti e pertanto l'attivazione non va a buon fine. Bisogna chiamare e loro dicono quali documenti inviare via FAX....medievale.
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