domenica 23 febbraio 2014

CONCESSIONI AUTOSTRADALI - AFFIDAMENTO A TERZI DEI LAVORI

Dal primo gennaio 2014 le concessionarie autostradali con concessioni già assentite al 30 giugno 2002, devono affidare a terzi una quota di lavori pari al 60%, dall'attuale 40 per cento.

L’art. 4 della Legge 7 agosto 2012, n. 134 di Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante Misure urgenti per la crescita del Paese (Gazzetta Ufficiale n. 187 dell'11 agosto 2012) stabilisce:

Percentuale minima affidamento lavori a terzi nelle concessioni
a) al comma 1, le parole: «cinquanta per cento» sono sostituite dalle seguenti: «sessanta per cento»;
b) al comma 2, le parole: «1º gennaio 2015» sono sostituite dalle seguenti: «1º gennaio 2014».

L’art. 51 della legge 24 marzo 2012, n. 27 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1: Misure urgenti in materia di concorrenza, liberalizzazioni e infrastrutture (G.U. del 24 marzo 2012, n. 71) risulta così modificato:

Disposizioni in materia di affidamento a terzi nelle concessioni
1 All'articolo 253, comma 25, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le parole: «quaranta per cento» sono sostituite dalle seguenti: «sessanta per cento».
(comma così modificato dall'art. 4 della legge n. 134 del 2012)
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica a decorrere dai 1° gennaio 2014.
(comma così modificato dall'art. 4 della legge n. 134 del 2012)

L’articolo 253 comma 25 del d.Lgs n.163/2006 risulta così modificato:


In relazione alla disciplina recata dalla parte II, titolo III, capo II, i titolari di concessioni già assentite alla data del 30 giugno 2002, ivi comprese quelle rinnovate o prorogate ai sensi della legislazione successiva, sono tenuti ad affidare a terzi una percentuale minima del sessanta per cento dei lavori, agendo, esclusivamente per detta quota, a tutti gli effetti come amministrazioni aggiudicatrici.
(comma così sostituito dall'art. 29, comma 1-sexies, legge n. 14 del 2009, poi così modificato dall'art. 51, comma 1, legge n. 27 del 2012, a sua volta modificato dall'art. 4 della legge n. 134 del 2012)

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