Dal
primo gennaio 2014 le concessionarie autostradali con concessioni già assentite al
30 giugno 2002, devono affidare a terzi una quota di lavori pari al 60%,
dall'attuale 40 per cento.
L’art. 4
della Legge 7 agosto 2012, n. 134 di Conversione in legge,
con modificazioni, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante Misure
urgenti per la crescita del Paese (Gazzetta Ufficiale n. 187 dell'11
agosto 2012) stabilisce:
Percentuale
minima affidamento lavori a terzi nelle concessioni
1.
All'articolo 51, comma 1, del
decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge
24 marzo 2012, n. 27,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
al comma 1, le parole: «cinquanta per cento» sono sostituite dalle
seguenti: «sessanta per cento»;
b) al comma 2, le parole: «1º gennaio 2015» sono sostituite dalle seguenti: «1º gennaio 2014».
b) al comma 2, le parole: «1º gennaio 2015» sono sostituite dalle seguenti: «1º gennaio 2014».
L’art. 51 della
legge 24 marzo 2012, n. 27 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge
24 gennaio 2012, n. 1: Misure urgenti in materia di concorrenza,
liberalizzazioni e infrastrutture (G.U. del 24 marzo 2012, n. 71) risulta così
modificato:
Disposizioni
in materia di affidamento a terzi nelle concessioni
1
All'articolo 253, comma 25, del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163,
le parole: «quaranta per cento» sono sostituite dalle seguenti: «sessanta
per cento».
(comma così modificato
dall'art. 4 della legge n. 134 del 2012)
2.
La disposizione di cui al comma 1 si applica a decorrere dai 1° gennaio 2014.
(comma così modificato dall'art. 4 della legge n. 134 del 2012)
(comma così modificato dall'art. 4 della legge n. 134 del 2012)
L’articolo 253 comma 25
del d.Lgs n.163/2006 risulta così modificato:
In
relazione alla disciplina recata dalla parte II, titolo III, capo II, i titolari di concessioni già
assentite alla data del 30 giugno 2002, ivi comprese quelle rinnovate o
prorogate ai sensi della legislazione successiva, sono tenuti ad affidare a
terzi una percentuale minima del sessanta per cento dei lavori, agendo,
esclusivamente per detta quota, a tutti gli effetti come amministrazioni
aggiudicatrici.
(comma così sostituito dall'art. 29, comma 1-sexies, legge n. 14 del 2009, poi così modificato dall'art. 51, comma 1, legge n. 27 del 2012, a sua volta modificato dall'art. 4 della legge n. 134 del 2012)
(comma così sostituito dall'art. 29, comma 1-sexies, legge n. 14 del 2009, poi così modificato dall'art. 51, comma 1, legge n. 27 del 2012, a sua volta modificato dall'art. 4 della legge n. 134 del 2012)
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