Legge 23 giugno
2014, n. 89
Conversione in legge,
con modificazioni, del decreto-legge
24 aprile 2014, n. 66,
recante misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale. Deleghe al
Governo per il completamento della revisione della struttura del bilancio dello
Stato, per il riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il
potenziamento della funzione del bilancio di cassa, nonché per l’adozione di un
testo unico in materia di contabilità di Stato e di tesoreria (G.U. 23
giugno 2014, n. 143)
Art. 9. (Acquisizione
di beni e servizi attraverso soggetti aggregatori e prezzi di riferimento)
1.
Nell'ambito dell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti di cui all'articolo
33-ter del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, operante presso
l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture, è istituito, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica,
l'elenco dei soggetti aggregatori di cui fanno parte Consip S.p.A. e una
centrale di committenza per ciascuna regione, qualora costituita ai sensi dell'articolo
1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
2.
I soggetti diversi da quelli di cui al comma 1 che svolgono attività di
centrale di committenza ai sensi dell'articolo
33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 richiedono
all'Autorità l'iscrizione all'elenco dei soggetti aggregatori. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, previa intesa con la Conferenza unificata sono definiti i
requisiti per l'iscrizione tra cui il carattere di stabilità dell'attività di
centralizzazione, nonché i valori di spesa ritenuti significativi per le
acquisizioni di beni e di servizi con riferimento ad ambiti, anche
territoriali, da ritenersi ottimali ai fini dell'aggregazione e della
centralizzazione della domanda. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da
emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
previa intesa con la Conferenza unificata, è istituito il Tavolo tecnico dei
soggetti aggregatori, coordinato dal Ministero dell'economia e delle finanze, e
ne sono stabiliti i compiti, le attività e le modalità operative.
3.
Fermo restando quanto previsto all'articolo
1, commi 449 e 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo
2, comma 574, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, all'articolo 1, comma
7, all'articolo 4, comma 3-quater e all'articolo 15, comma 13, lettera d) del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge
7 agosto 2012, n. 135, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottarsi,
d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano, sentita l’Autorità per la
vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, entro il 31
dicembre di ogni anno, sulla base di analisi del Tavolo dei soggetti
aggregatori e in ragione delle risorse messe a disposizione ai sensi del comma
9, sono individuate le categorie di beni e di servizi nonché le soglie al
superamento delle quali le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad
esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni
educative e delle istituzioni universitarie, nonché le regioni, gli enti
regionali, nonché loro consorzi e associazioni, e gli enti del servizio sanitario
nazionale ricorrono a Consip S.p.A. o agli altri soggetti aggregatori di cui ai
commi 1 e 2 per lo svolgimento delle relative procedure. Per le categorie di
beni e servizi individuate dal decreto di cui al periodo precedente, l’Autorità
per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture non
rilascia il codice identificativo gara (CIG) alle stazioni appaltanti che, in
violazione degli adempimenti previsti dal presente comma, non ricorrano a
Consip S.p.A. o ad altro soggetto aggregatore. Con il decreto di cui al
presente comma sono, altresì, individuate le relative modalità di attuazione. È
comunque fatta salva la possibilità di acquisire, mediante procedura di
evidenza pubblica, beni e servizi, qualora i relativi prezzi siano inferiori a quelli
emersi dalle gare Consip e dei soggetti aggregatori.
4.
Il comma
3-bis dell'articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 è
sostituito dal seguente:
«3-bis. I Comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56. In alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento. L’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture non rilascia il codice identificativo gara (CIG) ai comuni non capoluogo di provincia che procedano all’acquisizione di lavori, beni e servizi in violazione degli adempimenti previsti dal presente comma.».
«3-bis. I Comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56. In alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento. L’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture non rilascia il codice identificativo gara (CIG) ai comuni non capoluogo di provincia che procedano all’acquisizione di lavori, beni e servizi in violazione degli adempimenti previsti dal presente comma.».
4-bis.
Al comma 1, lettera n), dell’articolo
83 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo le
parole: «la sicurezza di approvvigionamento» sono aggiunte le
seguenti: «e l’origine produttiva».
5.
Ai fini del perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica attraverso la
razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e di servizi, le regioni
costituiscono ovvero designano, entro il 31 dicembre 2014, ove non esistente,
un soggetto aggregatore secondo quanto previsto al comma 1. In ogni caso il
numero complessivo dei soggetti aggregatori presenti sul territorio nazionale
non può essere superiore a 35.
6.
In alternativa all'obbligo di cui al comma 5 e ferma restando la facoltà per le
regioni di costituire centrali di committenza anche unitamente ad altre regioni
secondo quanto previsto all'articolo
1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le regioni possono
stipulare con il Ministero dell’economia e delle finanze apposite convenzioni
per la disciplina dei relativi rapporti sulla cui base Consip S.p.A. svolge
attività di centrale di committenza per gli enti del territorio regionale, ai
sensi e per gli effetti dell'articolo
1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
7.
Fermo restando quanto disposto dagli articoli
11 e 17, comma 1, lettera a), del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nelle
more del perfezionamento delle attività concernenti la determinazione annuale
dei costi standardizzati per tipo di servizio e fornitura da parte
dell'Osservatorio presso l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture di cui all'articolo
7 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e anche al fine di
potenziare le attività delle centrali di committenza, la predetta Autorità, a
partire dal 1° ottobre 2014, attraverso la banca dati nazionale dei contratti
pubblici di cui all'articolo
62-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, fornisce, tenendo anche
conto della dinamica dei prezzi dei diversi beni e servizi, alle
amministrazioni pubbliche un'elaborazione dei prezzi di riferimento alle
condizioni di maggiore efficienza di beni e di servizi, tra quelli di maggiore
impatto in termini di costo a carico della pubblica amministrazione, nonché
pubblica sul proprio sito web i prezzi unitari corrisposti dalle pubbliche
amministrazioni per gli acquisti di tali beni e servizi. I prezzi di
riferimento pubblicati dall'Autorità e dalla stessa aggiornati entro il 1°
ottobre di ogni anno, sono utilizzati per la programmazione dell'attività
contrattuale della pubblica amministrazione e costituiscono prezzo massimo di
aggiudicazione, anche per le procedure di gara aggiudicate all'offerta più
vantaggiosa, in tutti i casi in cui non è presente una convenzione stipulata ai
sensi dell'articolo
26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, in ambito nazionale
ovvero nell'ambito territoriale di riferimento. I contratti stipulati in violazione
di tale prezzo massimo sono nulli.
8.
In fase di prima applicazione, la determinazione dei prezzi di riferimento è
effettuata sulla base dei dati rilevati dalle stazioni appaltanti che hanno
effettuato i maggiori volumi di acquisto, come risultanti dalla banca dati
nazionale dei contratti pubblici.
........omissis......
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