DECRETO-LEGGE
24 giugno 2014, n. 90
Misure
urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza
degli uffici giudiziari (G.U. n. 144 del 24 giugno 2014)
Art. 19.
(Soppressione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture e definizione delle funzioni dell'Autorità nazionale
anticorruzione)
1.
L'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture,
di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e
successive modificazioni, è soppressa ed i relativi organi decadono a decorrere
dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
2.
I compiti e le funzioni svolti dall'Autorità di vigilanza sui contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture sono trasferiti all'Autorità nazionale
anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza (ANAC), di cui
all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, che è
ridenominata Autorità nazionale anticorruzione.
3.
Il Presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione, entro il 31 dicembre
2014, presenta al Presidente del Consiglio dei ministri un piano per il riordino
dell'Autorità stessa, che contempla:
a)
il trasferimento definitivo delle risorse umane, finanziarie e strumentali,
necessarie per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 2;
b)
la riduzione non inferiore al venti per cento del trattamento economico
accessorio del personale dipendente, inclusi i dirigenti;
c)
la riduzione delle spese di funzionamento non inferiore al venti per cento.
4.
Il piano di cui al comma 3 acquista efficacia a seguito dell'approvazione con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
5.
In aggiunta ai compiti di cui al comma 2, l'Autorità nazionale anticorruzione:
a)
riceve notizie e segnalazioni di illeciti, anche nelle forme di cui all'Art.
54-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
b)
salvo che il fatto costituisca reato, applica, nel rispetto delle norme
previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, una sanzione amministrativa non
inferiore nel minimo a euro 1.000 e non superiore nel massimo a euro 10.000,
nel caso in cui il soggetto obbligato ometta l'adozione dei piani triennali di
prevenzione della corruzione, dei programmi triennali di trasparenza o dei
codici di comportamento.
6.
Le somme versate a titolo di pagamento delle sanzioni amministrative di cui al
comma 5 lett. b), restano nella disponibilità dell'Autorità nazionale
anticorruzione e sono utilizzabili per le proprie attività istituzionali.
7.
Il Presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione formula proposte al
Commissario unico delegato del Governo per l'Expo Milano 2015 ed alla Società
Expo 2015 p.a. per la corretta gestione delle procedure d'appalto per la
realizzazione dell'evento.
8.
Allo svolgimento dei compiti di cui ai commi 2 e 5, il Presidente dell'ANAC
provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie della soppressa Autorità
di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, nelle more
dell'approvazione del piano di cui al comma 4.
9.
Al fine di concentrare l'attività dell'Autorità nazionale anticorruzione sui
compiti di trasparenza e di prevenzione della corruzione nelle pubbliche
amministrazioni, le funzioni della predetta Autorità in materia di misurazione
e valutazione della performance, di cui agli articoli 7, 10, 12, 13 e 14 del
decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono trasferite al Dipartimento
della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, a
decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto.
10.
Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23
agosto 2088, n. 400, entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente
decreto, il Governo provvede a riordinare le funzioni di cui al comma 9 in
materia di misurazione e valutazione della performance, sulla base delle
seguenti norme generali regolatrici della materia:
a)
semplificazione degli adempimenti a carico delle amministrazioni pubbliche;
b)
progressiva integrazione del ciclo della performance con la programmazione
finanziaria;
e)
raccordo con il sistema dei controlli interni;
d)
validazione esterna dei sistemi e risultati;
e)
conseguente revisione della disciplina degli organismi indipendenti di
valutazione.
11.
Il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei
ministri può avvalersi ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15
maggio 1997, n. 127, di personale in posizione di fuori ruolo o di comando per
lo svolgimento delle funzioni relative alla misurazione e valutazione della
performance.
12.
Il comma 7, dell'articolo 13, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 è
abrogato.
13.
All'articolo 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a)
il comma 2 è abrogato;
b)
al comma 5, secondo periodo, le parole: "sino a diversa disposizione
adottata ai sensi del comma 2," sono soppresse.
14.
Il Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 1 del d.P.R. 12 dicembre
2006, n. 315 è soppresso.
15.
Le funzioni del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del
Consiglio dei Ministri in materia di prevenzione della corruzione di cui
all'articolo 1 della legge 6 novembre 2012 n. 190, sono trasferite all'Autorità
nazionale anticorruzione.
16.
Dall'applicazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.
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