DECRETO-LEGGE
24 giugno 2014, n. 90
Misure
urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza
degli uffici giudiziari (G.U. n. 144 del 24 giugno 2014)
Art. 32.
(Misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio di imprese nell'ambito
della prevenzione della corruzione)
1.
Nell'ipotesi in cui l'autorità giudiziaria proceda per i delitti di cui agli articoli
317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320
c.p., 322, c.p., 322-bis, c.p. 346-bis, c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.,
ovvero, in presenza di rilevate situazioni anomale e comunque sintomatiche di
condotte illecite o eventi criminali attribuibili ad un'impresa aggiudicataria
di un appalto per la realizzazione di opere pubbliche, servizi o forniture, il
Presidente dell'ANAC, in presenza di fatti gravi e accertati anche ai sensi
dell'articolo 19, comma 3, lett. a) del presente decreto, propone al Prefetto competente,
alternativamente:
a)
di ordinare la rinnovazione degli organi sociali mediante la sostituzione del
soggetto coinvolto e, ove l'impresa non si adegui nei termini stabiliti, di
provvedere alla straordinaria e temporanea gestione dell'impresa appaltatrice
limitatamente alla completa esecuzione del contratto d'appalto oggetto del
procedimento penale;
b)
di provvedere direttamente alla straordinaria e temporanea gestione
dell'impresa appaltatrice limitatamente alla completa esecuzione del contratto
di appalto oggetto del procedimento penale.
2.
Il Prefetto, previo accertamento dei presupposti indicati al comma 1 e valutata
la particolare gravità dei fatti oggetto dell'indagine, intima all'impresa di
provvedere al rinnovo degli organi sociali sostituendo il soggetto coinvolto e
ove l'impresa non si adegui nel termine di trenta giorni ovvero nei casi più
gravi, provvede nei dieci giorni successivi con decreto alla nomina di uno o
più amministratori, in numero comunque non superiore a tre, in possesso dei requisiti
di professionalità e onorabilità di cui al regolamento adottato ai sensi
dell'articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270. Il
predetto decreto stabilisce la durata della misura in ragione delle esigenze
funzionali alla realizzazione dell'opera pubblica oggetto del contratto.
3.
Per la durata della straordinaria e temporanea gestione dell'impresa, sono
attribuiti agli amministratori tutti i poteri e le funzioni degli organi di
amministrazione dell'impresa ed è sospeso l'esercizio dei poteri di
disposizione e gestione dei titolari dell'impresa. Nel caso di impresa
costituita in forma societaria, i poteri dell'assemblea sono sospesi. per
l'intera durata della misura.
4.
L'attività di temporanea e straordinaria gestione dell'impresa è considerata di
pubblica utilità ad ogni effetto e gli amministratori rispondono delle
eventuali diseconomie dei risultati solo nei casi di dolo o colpa grave.
5.
Le misure di cui al comma 2 sono revocate e cessano comunque di produrre
effetti in caso di provvedimento che dispone la confisca, il sequestro o
l'amministrazione giudiziaria dell'impresa nell'ambito di procedimenti penali o
per l'applicazione di misure di prevenzione.
6.
Agli amministratori di cui al comma 2 spetta un compenso quantificato con il
decreto di nomina sulla base delle tabelle allegate al decreto di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 4 febbraio 2010 n. 14. Gli oneri
relativi al pagamento di tale compenso sono a carico dell'impresa.
7.
Nel periodo di applicazione della misura di straordinaria e temporanea gestione
di cui al comma 2, i pagamenti all'impresa sono corrisposti al netto del
compenso riconosciuto agli amministratori di cui al comma 2 e l'utile d'impresa
derivante dalla conclusione dei contratti d'appalto di cui al comma 1,
determinato anche in via presuntiva dagli amministratori, è accantonato in
apposito fondo e non può essere distribuito ne' essere soggetto a pignoramento,
sino all'esito dei giudizi in sede penale.
8.
Nel caso in cui le indagini di cui al comma 1 riguardino componenti di organi
societari diversi da quelli di cui al medesimo comma è disposta la misura di
sostegno e monitoraggio dell'impresa. Il Prefetto provvede, con decreto,
adottato secondo le modalità di cui al comma 2, alla nomina di uno o più
esperti, in numero comunque non superiore a tre, in possesso dei requisiti di
professionalità e onorabilità di cui di cui al regolamento adottato ai sensi
dell'articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, con
il compito di svolgere funzioni dì sostegno e monitoraggio dell'impresa. A tal
fine, gli esperti forniscono all'impresa prescrizioni operative, elaborate
secondo riconosciuti indicatori e modelli di trasparenza, riferite agli ambiti
organizzativi, al sistema di controllo interno e agli organi amministrativi e
di controllo.
9.
Agli esperti di cui al comma 8 spetta un compenso, quantificato con il decreto
di nomina, non superiore al cinquanta per cento di quello liquidabile sulla
base delle tabelle allegate al decreto di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 4 febbraio 2010 n. 14. Gli oneri relativi al pagamento di tale
compenso sono a carico dell'impresa.
10. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nei casi in cui sia stata emessa dal Prefetto un'informazione antimafia interdittiva e sussista l'urgente necessità di assicurare il completamento dell'esecuzione del contratto, ovvero la sua prosecuzione al fine di garantire la continuità di funzioni e servizi indifferibili per la tutela di diritti fondamentali, nonché per la salvaguardia dei livelli occupazionali o dell'integrità dei bilanci pubblici, ancorché ricorrano i presupposti di cui all'articolo 94, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. In tal caso, le misure sono disposte di propria iniziativa dal Prefetto che ne informa il Presidente dell'ANAC. Le stesse misure sono revocate e cessano comunque di produrre effetti in caso di passaggio in giudicato di sentenza di annullamento dell'informazione antimafia interdittiva, di ordinanza che dispone, in via definitiva, l'accoglimento dell'istanza cautelare eventualmente proposta ovvero di aggiornamento dell'esito della predetta informazione ai sensi dell'articolo 91, comma 5, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, anche a seguito dell'adeguamento dell'impresa alle indicazioni degli esperti.
10. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nei casi in cui sia stata emessa dal Prefetto un'informazione antimafia interdittiva e sussista l'urgente necessità di assicurare il completamento dell'esecuzione del contratto, ovvero la sua prosecuzione al fine di garantire la continuità di funzioni e servizi indifferibili per la tutela di diritti fondamentali, nonché per la salvaguardia dei livelli occupazionali o dell'integrità dei bilanci pubblici, ancorché ricorrano i presupposti di cui all'articolo 94, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. In tal caso, le misure sono disposte di propria iniziativa dal Prefetto che ne informa il Presidente dell'ANAC. Le stesse misure sono revocate e cessano comunque di produrre effetti in caso di passaggio in giudicato di sentenza di annullamento dell'informazione antimafia interdittiva, di ordinanza che dispone, in via definitiva, l'accoglimento dell'istanza cautelare eventualmente proposta ovvero di aggiornamento dell'esito della predetta informazione ai sensi dell'articolo 91, comma 5, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, anche a seguito dell'adeguamento dell'impresa alle indicazioni degli esperti.
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