Parere
dell’AVCP n. 61 del 19 marzo 2014
Preliminarmente
si affronta il problema della qualificazione giuridica della stazione
appaltante, al fine di stabilire se la gara sia soggetta alla disciplina del
Codice dei contratti pubblici e se, di conseguenza, sussista la competenza
dell’Autorità ad esprimere parere di precontenzioso.
Investimenti s.p.a. (già Fiera di Roma s.p.a.) è una società a prevalente capitale pubblico, partecipata dalla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Roma, dal Comune di Roma, dalla Regione Lazio, da Sviluppo Lazio s.p.a. e dalla Provincia di Roma. Il suo oggetto sociale ricomprende in via principale la realizzazione, l’organizzazione e la gestione del sistema fieristico-espositivo e congressuale di Roma, nonché l’organizzazione e la gestione di strutture e servizi finalizzati alla promozione turistica.
Investimenti s.p.a. (già Fiera di Roma s.p.a.) è una società a prevalente capitale pubblico, partecipata dalla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Roma, dal Comune di Roma, dalla Regione Lazio, da Sviluppo Lazio s.p.a. e dalla Provincia di Roma. Il suo oggetto sociale ricomprende in via principale la realizzazione, l’organizzazione e la gestione del sistema fieristico-espositivo e congressuale di Roma, nonché l’organizzazione e la gestione di strutture e servizi finalizzati alla promozione turistica.
La
giurisprudenza più risalente era pressoché concorde sull’esclusione degli enti
fieristici dal novero degli organismi di diritto pubblico, tenuti
all’osservanza delle regole concorrenziali dettate dalle direttive comunitarie in
materia di appalti (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 17 settembre 1998 n. 1267; Cass.
Civ., sez. un., 4 aprile 2000 n. 97). In questo senso era stata risolta la
questione dell’applicabilità delle regole di evidenza pubblica agli appalti
dell’Ente Fiera di Milano: come è noto, la risposta della giurisprudenza era
stata negativa, sul presupposto che l’ente fieristico difettasse di uno dei
requisiti indicati dall’art. 1 – lett. b) della Direttiva 1992/50/CE, che fa
riferimento ad un organismo istituito per soddisfare specificamente bisogni di
interesse generale aventi carattere non industriale o commerciale. L’Ente Fiera
di Milano, sorto come comitato agli inizi del secolo scorso ed eretto a persona
giuridica di diritto privato nel 1922, ha come scopo risultante dall’atto
costitutivo (approvato con R.D. n. 919 del 1922) di provvedere all’attuazione
di mostre campionarie e temporanee, in prosecuzione dell’iniziativa fin qui
esistente denominata Fiera di Milano, senza alcuna attribuzione di potestà
pubblicistiche. Secondo la giurisprudenza citata, il fine così individuato,
sebbene inerente ad un bisogno collettivo degli operatori economici (in specie
alle esigenze di promozione commerciale dei vari settori della produzione di
beni e servizi), non integrava il carattere “non commerciale” richiesto dalla
norma comunitaria per la qualificazione dell’ente come organismo di diritto
pubblico. Inoltre, il fatto che l’ente fieristico milanese operasse secondo
criteri di rendimento, di efficacia e di redditività, senza la previsione di
alcun meccanismo di copertura delle eventuali perdite finanziarie, concorreva
ad escludere la sua natura pubblicistica.
Va
tuttavia rilevato che, nei più recenti orientamenti della giurisprudenza
amministrativa, il problema della qualificazione giuridica degli enti
fieristici è stato diversamente affrontato e risolto, sulla base delle verifica
delle finalità istituzionali e delle modalità operative concretamente
perseguite. Ad esempio, è stata riconosciuta la qualificazione di organismo di
diritto pubblico all’Ente Autonomo Fiera del Levante di Bari (cfr. TAR Puglia,
Bari, sez. I, 11 novembre 2008 n. 2558) ed alla società Fiere Internazionali di
Bologna (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 27 dicembre 2011 n. 6835).
In
sintesi, la più recente giurisprudenza ha assegnato rilevanza non al carattere
industriale o commerciale dell’attività gestionale posta in essere
dall’organismo, bensì al carattere dell’interesse al cui perseguimento detta
attività è teleologicamente ed istituzionalmente rivolta (in tal senso, cfr.
Corte Giust. CE, 10 novembre 1998, C-360/96, BFI Holding). Così, è stato
affermato che l’organizzazione di eventi fieristici soddisfa un interesse di
carattere generale, il quale trascende quello propriamente commerciale degli
imprenditori invitati, giacché la gestione di spazi pubblici realizzati con
risorse erariali concorre soprattutto a realizzare un effetto promozionale del
territorio ed a soddisfare il bisogno dei cittadini utenti di fruire di
un’offerta qualificata di esposizioni. La rilevanza pubblicistica degli eventi
organizzati nell’area fieristica, tenuto conto del vasto pubblico di visitatori
e del ritorno di immagine, oltre che economico, che il territorio riceve dalla
organizzazione di tali eventi, risulta ben più significativa rispetto al
profilo commerciale connesso al corrispettivo che il gestore richiede agli
espositori per l’ammissione alle manifestazioni fieristiche, corrispettivo
volto a remunerare essenzialmente la messa a disposizione dello spazio
fieristico con i connessi servizi di pulizia, vigilanza etc.
Anche
nel caso qui in esame, peraltro, assume rilievo la circostanza che Investimenti
s.p.a. operi non soltanto nel settore delle esposizioni fieristiche e delle
iniziative congressuali, ma anche in quello più ampio (e di indubbio interesse
pubblico) della promozione del turismo. E’ quindi ben identificabile la
destinazione dell’ente, almeno in parte, al soddisfacimento di bisogni non
strettamente commerciali o industriali.
Che
tali bisogni “non commerciali” coesistano con lo scopo di intermediazione e
diffusione, tipico dell’attività fieristica al servizio delle imprese, non
costituisce ostacolo alla configurazione dell’organismo di diritto pubblico. In
proposito, la giurisprudenza comunitaria ha chiarito che non è necessario che
l’organismo sia destinato a soddisfare in via esclusiva bisogni generali privi
di carattere commerciale o industriale, ma al contrario è sufficiente che una
parte anche minima dell’attività presenti tale qualità, anche se quella residua
riveste carattere commerciale o industriale, perché l’ente debba catalogarsi
come organismo di diritto pubblico, in ossequio ad esigenze di certezza del
diritto ed alla ratio di estendere, nei casi dubbi, le ipotesi di
assoggettabilità alle regole dell’evidenza pubblica, in relazione a quelle
figure organizzative che sono comunque riconducibili all’ambito pubblicistico
(cfr. Corte Giust. CE, 15 gennaio 1998, C-44/96, Mannesmann). La qualità di
organismo di diritto pubblico non dipende in alcun modo dall’importanza relativa
che, nell’attività dell’organismo medesimo, è rivestita dal soddisfacimento di
bisogni di interesse generale di carattere non industriale o commerciale,
risultando piuttosto sufficiente a tal fine che il perseguimento di tale
tipologia di bisogno rientri fra i compiti istituzionali dell’ente, anche senza
carattere di preminenza (Corte Giust. CE, 10 novembre 1998, C-360/96, BFI
Holding).
Per
altro verso, appare indiscutibile che Investimenti s.p.a., quale soggetto che
offre spazi per eventi fieristici, non agisce in un mercato concorrenziale dal
lato dell’offerta, avendo anzi una posizione che sul territorio laziale assume
i connotati del monopolista di fatto.
Inoltre,
è verosimile che la società non sia sempre guidata nelle proprie decisioni da
logiche esclusive di mercato e di imprenditorialità, essendo il rischio
d’impresa largamente attenuato dalla presenza dominante nella compagine sociale
di enti pubblici che provvedono, quantomeno pro quota, a ripianare le
perdite di esercizio utilizzando le risorse pubbliche che essi ritraggono dalla
fiscalità generale.
Proprio
in relazione a fattispecie analoga, i giudici comunitari hanno concluso per la
qualificazione di organismo di diritto pubblico, sulla base di un giudizio
prognostico sganciato dalla lettera delle previsioni statutarie e dalla forma
giuridica societaria: “… Quanto all'argomento che il governo spagnolo basa sul
fatto che la SIEPSA svolge le sue attività per uno scopo lucrativo, è
sufficiente rilevare che, anche ammesso che le attività della SIEPSA procurino
utili, appare escluso considerare che il perseguimento di tali utili
costituisce di per sé il primo scopo di questa società. Infatti, dallo statuto
di detta società emerge chiaramente che le attività quali l’acquisto di
immobili per la creazione di nuovi centri, la promozione e l’esecuzione di
lavori di pianificazione e di costruzione o anche l’alienazione di impianti
adibiti ad altro uso sono soltanto mezzi che essa utilizza per raggiungere il
suo obiettivo principale, consistente nel contribuire alla realizzazione della
politica penitenziaria dello Stato. Tale conclusione è corroborata dal fatto
che, come ha rilevato la Commissione, senza essere contraddetta dal governo
spagnolo, la SIEPSA ha registrato nel corso degli esercizi 1997 e 1998 notevoli
perdite finanziarie. Al riguardo occorre aggiungere che, indipendentemente
dalla questione se vi sia un meccanismo ufficiale di compensazione delle
eventuali perdite della SIEPSA, appare poco probabile che questa debba
sopportare essa stessa i rischi economici collegati alla sua attività. Infatti,
tenuto conto del fatto che lo svolgimento dei suoi compiti costituisce un
elemento fondamentale della politica penitenziaria dello Stato spagnolo, appare
verosimile che nella sua qualità di azionista unico detto Stato prenderebbe
tutti i provvedimenti necessari al fine di evitare un eventuale fallimento
della SIEPSA. In tali circostanze, v’è la possibilità che, in un procedimento
di aggiudicazione di un appalto pubblico, la SIEPSA si faccia influenzare da considerazioni
non meramente economiche. Orbene, appunto per ovviare a tale eventualità si
impone l’applicazione delle direttive comunitarie in materia di appalti
pubblici” (così Corte Giust. CE, 16 ottobre 2003, C-283/00, Commissione c.
Spagna).
Dunque,
anche la circostanza che Investimenti s.p.a. benefici della copertura delle
proprie eventuali perdite di gestione, attraverso contributi dello Stato e di
altri enti pubblici, e che sia in tal modo tenuta indenne dal rischio
d’impresa, induce a ravvisare il pericolo che l’ente, nella selezione delle
ditte appaltatrici, tradisca le regole del mercato concorrenziale affidando le
proprie commesse a soggetti individuati in assenza delle garanzie proprie
dell’evidenza pubblica.
Per
quanto detto, deve concludersi che Investimenti s.p.a. è organismo di diritto
pubblico ai sensi dell’art. 3, comma 26, del Codice dei contratti pubblici.
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