Legge 23 giugno
2014, n. 89
Conversione in legge,
con modificazioni, del decreto-legge
24 aprile 2014, n. 66,
recante misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale. Deleghe al
Governo per il completamento della revisione della struttura del bilancio dello
Stato, per il riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il
potenziamento della funzione del bilancio di cassa, nonché per l’adozione di un
testo unico in materia di contabilità di Stato e di tesoreria (G.U. 23
giugno 2014, n. 143)
Art. 26.
(Pubblicazione telematica di avvisi e bandi)
1.
Al decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modifiche:
a)
all'articolo
66, il comma 7 è sostituito dai seguenti:
"7. Gli avvisi e i
bandi sono altresì pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana, serie speciale relativa ai contratti pubblici, sul «profilo di
committente» della stazione appaltante, ed entro i successivi due giorni
lavorativi, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n.
20, e sul sito informatico presso l'Osservatorio, con l'indicazione degli
estremi di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana è effettuata
entro il sesto giorno feriale successivo a quello del ricevimento della
documentazione da parte dell'Ufficio inserzioni dell'Istituto poligrafico e
zecca dello Stato. La pubblicazione di informazioni ulteriori, complementari o
aggiuntive rispetto a quelle indicate nel presente decreto, e nell'allegato IX
A, avviene esclusivamente in via telematica e non può comportare oneri
finanziari a carico delle stazioni appaltanti.
7-bis. Le spese per la
pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, serie
speciale relativa ai contratti pubblici, degli avvisi, dei bandi di gara e
delle informazioni di cui all'allegato IX A sono rimborsate alla stazione
appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni
dall'aggiudicazione.";
b) all'articolo 122, il comma 5, è sostituito dai seguenti:
b) all'articolo 122, il comma 5, è sostituito dai seguenti:
"5. I bandi
relativi a contratti di importo pari o superiore a cinquecentomila euro sono
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale
relativa ai contratti pubblici, sul «profilo di committente» della stazione
appaltante, ed entro i successivi due giorni lavorativi, sul sito informatico
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui al decreto del
Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20 e sul sito informatico presso
l'Osservatorio, con l'indicazione degli estremi di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. I bandi relativi a contratti di importo
inferiore a cinquecentomila euro sono pubblicati nell'albo pretorio del Comune
ove si eseguono i lavori e nel profilo di committente della stazione
appaltante; gli effetti giuridici connessi alla pubblicazione decorrono dalla
pubblicazione nell'albo pretorio del Comune. Si applica, comunque, quanto
previsto dall'articolo 66, comma 15. La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana è effettuata entro il sesto giorno feriale successivo
a quello del ricevimento della documentazione da parte dell'Ufficio inserzioni
dell'Istituto poligrafico e zecca dello Stato. La pubblicazione di informazioni
ulteriori, complementari o aggiuntive rispetto a quelle indicate nel presente
decreto e nell'allegato IX A, avviene esclusivamente in via telematica e non
può comportare oneri finanziari a carico delle stazioni appaltanti.
5-bis. Le spese per la
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie
speciale relativa ai contratti pubblici, degli avvisi, dei bandi di gara e
delle informazioni di cui all'allegato IX A sono rimborsate alla stazione
appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni
dall'aggiudicazione.".
1-bis. Le
disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal 1°
gennaio 2016.
1-ter. Sono
fatti salvi gli effetti derivanti dall’applicazione delle disposizioni di cui
al comma 1 prodottisi fino alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto.
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