venerdì 20 giugno 2014

RATING DI LEGALITA'

Con il d.m. 20 febbraio 2014, n. 57 (in Gazz. Uff. 7 aprile 2014, n. 81), si è data attuazione alle previsioni contenute nell’art. 5 ter, d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, con cui è stato introdotto nel nostro ordinamento il sistema di valutazione della legalità delle imprese per la concessione di finanziamenti  da parte delle pubbliche amministrazioni e per l’accesso al credito bancario.
Il primo intervento attuativo si è avuto con il Regolamento dell’Autorità Garante della Concorrenza ed il Mercato adottato il 14 novembre 2012 (in Gazz. Uff. 18 dicembre 2012, n. 294), con cui l’Antitrust ha definito in dettaglio i criteri per l’ammissione delle imprese al sistema di rating, l’attribuzione e la valutazione dei requisiti per l’attribuzione del “punteggio” di legalità.
Il d.m. n. 57 del 2014, invece, definisce le modalità attraverso cui le pubbliche amministrazioni (ai fini della concessione di finanziamenti pubblici) e le banche (per l’accesso al credito bancario) dovranno tener conto del rating di legalità attribuito alle imprese.
Per quanto riguarda l’accesso ai finanziamenti pubblici, il Regolamento obbliga direttamente le pubbliche amministrazioni in sede di predisposizione dei relativi provvedimenti di concessione a considerare, sia come requisito di accesso sia come criterio di preferenza, il rating di legalità attribuito all’imprese, imponendo loro ad utilizzare le informazioni presenti sul sito internet dell’Antitrust. Si prevede, in particolare, che i procedimenti ed i bandi per la concessione di interventi di sostegno pubblico alle imprese debbano prevedere almeno uno dei seguenti sistemi di premialità delle imprese in possesso del rating di legalità: a) preferenza in graduatoria; b) attribuzione di punteggio aggiuntivo; c) riserva di quota delle risorse finanziarie allocate.
Per quel che concerne, invece, l’accesso al credito bancario, il Regolamento, pur non introducendo un vero e proprio obbligo per le banche, dispone che gli istituti bancari siano tenuti a definire procedure interne per disciplinare le modalità di utilizzo del rating di legalità, in maniera tale da includere detto rating tra le variabili generalmente utilizzate per la valutazione di accesso al credito dell’impresa e per la determinazione delle condizioni economiche di erogazione. Al fine di rendere maggiormente cogente l’invito rivolto agli istituti bancari, il Regolamento obbliga le banche a trasmettere annualmente alla Banca d’Italia una dettagliata relazione sui casi in cui il rating di legalità non ha influito sui tempi e sui costi di istruttoria ovvero sulle condizioni economiche di erogazione del credito.
Con deliberazione 5 giugno 2014, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2014, l’Autorita' garante della concorrenza e del mercato ha apportato modifiche al regolamento attuativo in materia di rating di legalita'. (Provvedimento n. 24953).
Nella sua adunanza del 5 giugno 2014;
Vista la legge 10 ottobre 1990, n. 287;
Visto l'art. 5-ter del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, cosi' come modificato dall'art. 1, comma 1-quinquies, del decreto-legge 24 marzo 2012, n. 29, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 2012, n. 62;
Visto il proprio regolamento attuativo in materia di rating di legalita' adottato con delibera del 14 novembre 2012, n. 20075;
Vista l'ordinanza del Consiglio di Stato del 31 luglio 2013, n. 2947, con la quale e' stato ordinato all'Autorita' «di procedere alla riedizione del procedimento al fine di apportare al regolamento le modifiche necessarie per inserire anche il profilo della tutela dei consumatori come ulteriore criterio rilevante per l'attribuzione del rating di legalita', conservando, tuttavia, nel frattempo, la perdurante efficacia del regolamento impugnato»;
Vista la propria delibera del 12 agosto 2013 con la quale si e' ritenuto di dover procedere alla rinnovazione del procedimento per la modifica del regolamento anche al fine di tenere conto di taluni dubbi interpretativi emersi nella prassi applicativa e di dare avvio ad una preventiva procedura di consultazione pubblica per la revisione dello stesso, in conformita' alla procedura precedentemente seguita per la sua adozione;
Vista la consultazione pubblica preventiva per la revisione del regolamento avente ad oggetto in particolare l'individuazione dell'ambito e delle modalita' con cui tenere conto del profilo della tutela dei consumatori come ulteriore criterio rilevante per l'attribuzione del rating di legalita', le modalita' con cui va individuato il fatturato minimo di due milioni di euro, ai sensi del richiamato art. 5-ter, la definizione della nozione di «provvedimenti dell'autorita' competente di accertamento di un maggior reddito imponibile rispetto a quello dichiarato», di cui all'art. 2, lettera e), del regolamento, tenutasi dal 9 settembre 2013 al 10 ottobre 2013;
Sentita la commissione consultiva rating, che si e' riunita presso gli uffici dell'Autorita' il 13 maggio 2014, al fine di pervenire a una formulazione condivisa delle modifiche da apportare al regolamento;
Ritenuto di dover approvare in via definitiva le modifiche al regolamento attuativo in materia di rating di legalita' adottato con delibera del 14 novembre 2012, n. 20075;
Delibera:
di approvare le modifiche al regolamento attuativo in materia di rating di legalita', il cui testo allegato e' parte integrante del presente provvedimento.

Il regolamento con le modifiche approvate e' pubblicato in Gazzetta Ufficiale ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione.

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