Con
il d.m.
20 febbraio 2014, n. 57 (in Gazz. Uff. 7 aprile 2014, n. 81), si è
data attuazione alle previsioni contenute nell’art. 5 ter, d.l. 24 gennaio
2012, n. 1, con cui è stato introdotto nel nostro ordinamento il sistema di valutazione
della legalità delle imprese per la concessione di finanziamenti da parte
delle pubbliche amministrazioni e per l’accesso al credito bancario.
Il
primo intervento attuativo si è avuto con il Regolamento dell’Autorità Garante
della Concorrenza ed il Mercato adottato il 14 novembre 2012 (in Gazz.
Uff. 18 dicembre 2012, n. 294), con cui l’Antitrust ha definito in dettaglio i
criteri per l’ammissione delle imprese al sistema di rating, l’attribuzione e
la valutazione dei requisiti per l’attribuzione del “punteggio” di legalità.
Il
d.m. n. 57 del 2014, invece, definisce le modalità attraverso cui le pubbliche
amministrazioni (ai fini della concessione di finanziamenti pubblici) e le
banche (per l’accesso al credito bancario) dovranno tener conto del rating di
legalità attribuito alle imprese.
Per
quanto riguarda l’accesso ai finanziamenti pubblici, il Regolamento obbliga
direttamente le pubbliche amministrazioni in sede di predisposizione dei
relativi provvedimenti di concessione a considerare, sia come requisito di
accesso sia come criterio di preferenza, il rating di legalità attribuito all’imprese, imponendo loro ad utilizzare le informazioni presenti sul sito
internet dell’Antitrust. Si prevede, in particolare, che i procedimenti ed i
bandi per la concessione di interventi di sostegno pubblico alle imprese
debbano prevedere almeno uno dei seguenti sistemi di premialità delle imprese
in possesso del rating di legalità: a) preferenza in graduatoria; b)
attribuzione di punteggio aggiuntivo; c) riserva di quota delle risorse
finanziarie allocate.
Per
quel che concerne, invece, l’accesso al credito bancario, il Regolamento, pur
non introducendo un vero e proprio obbligo per le banche, dispone che gli
istituti bancari siano tenuti a definire procedure interne per disciplinare le
modalità di utilizzo del rating di legalità, in maniera tale da includere detto
rating tra le variabili generalmente utilizzate per la valutazione di accesso
al credito dell’impresa e per la determinazione delle condizioni economiche di
erogazione. Al fine di rendere maggiormente cogente l’invito rivolto agli
istituti bancari, il Regolamento obbliga le banche a trasmettere annualmente
alla Banca d’Italia una dettagliata relazione sui casi in cui il rating di
legalità non ha influito sui tempi e sui costi di istruttoria ovvero sulle
condizioni economiche di erogazione del credito.
Con
deliberazione 5 giugno 2014, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2014, l’Autorita' garante della concorrenza e del mercato ha apportato modifiche
al regolamento attuativo in materia di rating di legalita'. (Provvedimento n.
24953).
Nella
sua adunanza del 5 giugno 2014;
Vista
la legge 10 ottobre 1990, n. 287;
Visto
l'art. 5-ter del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, cosi' come modificato
dall'art. 1, comma 1-quinquies, del decreto-legge 24 marzo 2012, n. 29,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 2012, n. 62;
Visto
il proprio regolamento attuativo in materia di rating di legalita' adottato con
delibera del 14 novembre 2012, n. 20075;
Vista
l'ordinanza del Consiglio di Stato del 31 luglio 2013, n. 2947, con la quale e'
stato ordinato all'Autorita' «di procedere alla riedizione del procedimento al
fine di apportare al regolamento le modifiche necessarie per inserire anche il
profilo della tutela dei consumatori come ulteriore criterio rilevante per
l'attribuzione del rating di legalita', conservando, tuttavia, nel frattempo,
la perdurante efficacia del regolamento impugnato»;
Vista
la propria delibera del 12 agosto 2013 con la quale si e' ritenuto di dover
procedere alla rinnovazione del procedimento per la modifica del regolamento
anche al fine di tenere conto di taluni dubbi interpretativi emersi nella
prassi applicativa e di dare avvio ad una preventiva procedura di consultazione
pubblica per la revisione dello stesso, in conformita' alla procedura
precedentemente seguita per la sua adozione;
Vista
la consultazione pubblica preventiva per la revisione del regolamento avente ad
oggetto in particolare l'individuazione dell'ambito e delle modalita' con cui
tenere conto del profilo della tutela dei consumatori come ulteriore criterio
rilevante per l'attribuzione del rating di legalita', le modalita' con cui va
individuato il fatturato minimo di due milioni di euro, ai sensi del richiamato
art. 5-ter, la definizione della nozione di «provvedimenti dell'autorita'
competente di accertamento di un maggior reddito imponibile rispetto a quello
dichiarato», di cui all'art. 2, lettera e), del regolamento, tenutasi dal 9
settembre 2013 al 10 ottobre 2013;
Sentita
la commissione consultiva rating, che si e' riunita presso gli uffici
dell'Autorita' il 13 maggio 2014, al fine di pervenire a una formulazione
condivisa delle modifiche da apportare al regolamento;
Ritenuto
di dover approvare in via definitiva le modifiche al regolamento attuativo in
materia di rating di legalita' adottato con delibera del 14 novembre 2012, n.
20075;
Delibera:
di
approvare le modifiche al regolamento attuativo in materia di rating di
legalita', il cui testo allegato e' parte integrante del presente provvedimento.
Il
regolamento con le modifiche approvate e' pubblicato in Gazzetta Ufficiale ed
entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione.
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