mercoledì 4 giugno 2014

CASSE EDILI E RILASCIO DEL DURC

Le Casse edili che fanno capo alle organizzazioni sindacali e datoriali più rappresentative sono le uniche autorizzate al rilascio del Documento unico di regolarità contributiva (DURC). Lo precisa la Sentenza del Tar Lazio 14/05/2004, n. 5004.
Il Tar chiarisce che «Il requisito principale che una Cassa Edile deve possedere al fine di poter rilasciare il DURC è quello di essere un Ente bilaterale secondo la definizione datane dall’art. 2 lett. h) del d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276 stante il quale sono: «enti bilaterali»: organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative, quali sedi privilegiate per la regolazione del mercato del lavoro attraverso: la promozione di una occupazione regolare e di qualità; l'intermediazione nell'incontro tra domanda e offerta di lavoro; la programmazione di attività formative e la determinazione di modalità di attuazione della formazione professionale in azienda; la promozione di buone pratiche contro la discriminazione e per la inclusione dei soggetti più svantaggiati; la gestione mutualistica di fondi per la formazione e l'integrazione del reddito; la certificazione dei contratti di lavoro e di regolarità o congruità contributiva; lo sviluppo di azioni inerenti la salute e la sicurezza sul lavoro; ogni altra attività o funzione assegnata loro dalla legge o dai contratti collettivi di riferimento».
Nel caso in esame la Cassa Edile Nazionale Artigianato e Industria (Cenai) presentava un ricorso nel quale spiegava che dopo l'istituzione del Documento unico di regolarità contributiva è stato possibile che le Casse edili rilasciassero anch'esse, oltre l'Inps e l'Inail, tale documento, previa stipula di apposite convenzioni. Cenai aveva dunque fatto richiesta di stipulare una convenzione insieme ad altri due soggetti ma il Ministero del Lavoro aveva respinto l'istanza, motivando la decisione con il fatto che i tre soggetti coinvolti non rientravano nel numero delle associazioni comparativamente più rappresentative nell’ambito del settore edile.

La pronuncia fissa in maniera chiara i requisiti che un ente bilaterale deve rispettare per poter svolgere funzioni di certificazione in materia di Durc, limitando, di fatto, questa funzione agli enti che fanno capo ad Ance e Sindacati.

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