Sulla
Gazzetta Ufficiale n. 143 del 23 giugno 2014, è stata pubblicata la legge 23 giugno 2014 n. 89 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, recante
“Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale. Deleghe al Governo
per il completamento della revisione della struttura del bilancio dello Stato,
per il riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il
potenziamento della funzione del bilancio di cassa, nonché per l’adozione di un
testo unico in materia di contabilità di Stato e di tesoreria”. La Legge è in vigore dal 24 giugno
2014.
In
materia di contratti:
- revisionato il sistema delle centrali
di committenza e dei soggetti aggregatori;
- ripristinate fino al 31 dicembre 2015
le pubblicazioni sui quotidiani e accollate all'aggiudicatario, dal 1° gennaio
2016, le spese di pubblicazione sulla G.U.R.I. (per lavori, servizi e forniture
nelle gare di rilievo comunitario, per i soli lavori nelle gare di rilievo
nazionale)
L'articolo 9, comma 4 legge sostituisce il
comma 3-bis dell’articolo 33 del Codice Appalti (decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163) con il seguente:
«3-bis. I
Comuni non capoluogo di provincia procedono all’acquisizione di lavori, beni e
servizi nell’ambito delle unioni dei comuni di cui all’articolo 32 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un
apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici
anche delle province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle
province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56. In alternativa, gli stessi
Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di
acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di
riferimento. L’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture non rilascia il codice identificativo gara (CIG) ai comuni
non capoluogo di provincia che procedano all’acquisizione di lavori, beni e
servizi in violazione degli adempimenti previsti dal presente comma».
PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA (art. 26).
A decorrere dal 1 gennaio 2016, la pubblicazione dei bandi e degli avvisi di gara dovrà avvenire esclusivamente on-line attraverso i siti web delle stazioni appaltanti, nonché sulla Gazzetta ufficiale, sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e sul sito informatico presso l'Osservatorio. L’aggiudicatario è tenuto rimborsare alla stazione appaltante le spese di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale entro 60 giorni dall’aggiudicazione.
A decorrere dal 1 gennaio 2016, la pubblicazione dei bandi e degli avvisi di gara dovrà avvenire esclusivamente on-line attraverso i siti web delle stazioni appaltanti, nonché sulla Gazzetta ufficiale, sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e sul sito informatico presso l'Osservatorio. L’aggiudicatario è tenuto rimborsare alla stazione appaltante le spese di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale entro 60 giorni dall’aggiudicazione.
MODIFICA
DEL CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE CON OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA (art. 9 comma 4-bis).
Nel caso in cui il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, tra i criteri per la valutazione dell’offerta, relativi alla natura, all’oggetto ed alle caratteristiche del contratto, il criterio della “sicurezza di approvvigionamento” è sostituito con quello della “sicurezza di approvvigionamento e dell’origine produttiva”.
Nel caso in cui il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, tra i criteri per la valutazione dell’offerta, relativi alla natura, all’oggetto ed alle caratteristiche del contratto, il criterio della “sicurezza di approvvigionamento” è sostituito con quello della “sicurezza di approvvigionamento e dell’origine produttiva”.
RIDUZIONE
DELLA SPESA PUBBLICA PER BENI E SERVIZI (art. 8 comma 8).
Le pubbliche amministrazioni possono ridurre del 5% gli importi dei contratti in essere, aventi ad oggetto acquisto o fornitura di beni e servizi, nonché di quelli relativi a procedure di affidamento per cui sia intervenuta l'aggiudicazione anche provvisoria. Tale riduzione deve avvenire nella salvaguardia di quanto previsto dagli art. 82, comma 3 bis, e 86 comma 3-bis del Dlgs 163/2006 sul costo del lavoro e della sicurezza.
Le pubbliche amministrazioni possono ridurre del 5% gli importi dei contratti in essere, aventi ad oggetto acquisto o fornitura di beni e servizi, nonché di quelli relativi a procedure di affidamento per cui sia intervenuta l'aggiudicazione anche provvisoria. Tale riduzione deve avvenire nella salvaguardia di quanto previsto dagli art. 82, comma 3 bis, e 86 comma 3-bis del Dlgs 163/2006 sul costo del lavoro e della sicurezza.
Rimane
la facoltà del prestatore del servizio di recedere dal contratto entro 30
giorni dalla comunicazione della manifestazione di volontà della PA senza
alcuna penalità da recesso.
In
base a questa norma, dunque, le amministrazioni pubbliche potranno rinegoziare
anche i contratti in essere relativi a progettazione o direzione dei lavori,
riducendo del 5% gli importi contrattuali aventi ad oggetto i servizi di
ingegneria e architettura.FATTURA ELETTRONICA (art.25).
Il
termine di cui all'articolo
6, comma 3, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3 aprile
2013, n. 55 recante "Regolamento in materia di emissione,
trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle
amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244", è anticipato al 31 marzo 2015. Alla
medesima data, sentita la Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è anticipato il termine dal quale
decorrono gli obblighi previsti dal predetto decreto n. 55 del 2013, per le
amministrazioni locali di cui al comma 209 dell'articolo 1 della citata legge
n. 244 del 2007.
Al
fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle
pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso le stesse
pubbliche amministrazioni riportano:
a) il Codice identificativo di gara
(CIG), tranne i casi di esclusione dell’indicazione dello stesso nelle
transazioni finanziarie così come previsto dalla determinazione dell’Autorità
di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 7 luglio
2011, n. 4, e i casi di esclusione dall’obbligo di tracciabilità di cui alla legge 13
agosto 2010, n. 136, previsti dalla tabella
1 allegata al presente decreto; detta tabella è aggiornata con decreto del
Ministro dell’economia e delle finanze, sentita l’Autorità di vigilanza sui
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
b) il Codice unico di Progetto (CUP), in caso di
fatture relative a opere pubbliche, interventi di manutenzione straordinaria,
interventi finanziati da contributi comunitari e ove previsto ai sensi
dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3.
I
codici di cui al comma 2 sono inseriti a cura della stazione appaltante nei
contratti relativi a lavori, servizi e forniture sottoscritti con gli
appaltatori nell’ambito della clausola prevista all’articolo 3, comma 8, della
legge 13 agosto 2010, n. 136. Tale clausola riporta, inoltre, il riferimento
esplicito agli obblighi delle parti derivanti dall’applicazione della presente
norma.
Le
pubbliche amministrazioni non possono procedere al pagamento delle fatture
elettroniche che non riportano i codici CIG e CUP ai sensi del comma 2.
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