giovedì 19 giugno 2014

CONSORZIO STABILE PRIVO DI PERSONALE DIPENDENTE

Parere AVCP n. 95 del 7 maggio 2014
Consorzio stabile privo di personale dipendente. Obblighi  dichiarativi ex art. 38, co. 1 lett. c) del D.Lgs. 163/2006 in merito al possesso di iscrizione INPS, INAIL e  Cassa Edile. 
L’esclusione  dalla gara è stata disposta nonostante il Consorzio Stabile in sede di presentazione  della domanda di partecipazione avesse dichiarato “…sotto la propria  responsabilità che l’impresa può essere considerata in regola con i versamenti  dei contributi previdenziali ed assistenziali nei confronti di INAIL, INPS e  Cassa Edile, in quanto non ha ancora aperto le posizioni contributive”, non  avendo personale alle proprie dipendenze.
Occorre,  dunque, stabilire se stante l’assenza di personale dipendente, l’omessa  dichiarazione delle posizioni contributive e previdenziali, tenuto conto di  quanto prescritto, a pena d’esclusione dal disciplinare di gara (cfr. punto 3),  possa configurarsi quale fattispecie ricompresa in quelle specificamente previste  dall’art. 38, comma 1, lett. i) del D.Lgs. n. 163/2006, ossia nelle gravi violazioni in materia previdenziale e  assistenziale.
A  tale riguardo, è riscontrabile, per  tabulas, che il Consorzio Stabile, mediante dichiarazione  del proprio rappresentante legale ex artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, ha  dichiarato, in merito al punto 3) del disciplinare, che “la S.c.a.r.l. può  essere considerata in regola con i versamenti dei contributi previdenziali e  assistenziali nei confronti degli Istituti INPS, INAIL e Casse edili in quanto  essendo priva di personale dipendente, non applica alcun CCNL, non possiede  posizioni presso INPS, INAIL e Casse edili e pertanto non è obbligata al  versamento di contributi previdenziali e/o assistenziali”.
Tale  dichiarazione, resa dal legale rappresentante del Consorzio, può considerarsi, soprattutto  ai fini della valutazione delle conseguenti determinazioni adottate dalla  stazione appaltante, satisfattiva dell’obbligo di cui al punto 3) del  disciplinare di gara, configurandosi  quale  dichiarazione sostitutiva avente la finalità di rappresentare la  posizione contributiva ed assistenziale,  nonché le peculiari motivazioni per le quali il Consorzio medesimo si è  ritenuto in regola con gli obblighi contributivi e previdenziali, facendo così ritenere  insussistenti le gravi violazioni, ex art. 38, comma 1, lett. i), in ragione  della asserita assenza di personale alle sue dipendenze .
A  tale riguardo, si richiama il Parere di precontenzioso n. 142 del 2013 con il  quale l’Autorità ha evidenziato la situazione contributiva di  una cooperativa caratterizzata dall’assenza di personale dipendente, e che  quindi non presentava posizioni assicurative INPS e INAIL, segnalando che essa  “non rientra prima facie nell'ambito  della disposizione di cui all'art. 38 comma 1 lett. i), in quanto da essa non  può evincersi sic et simpliciter la  sussistenza di gravi violazioni alle norme in materia di contributi  previdenziali e assistenziali, cui sono correlate ex lege le preclusioni e i divieti di cui al citato art. 38.  
Infatti, la medesima si è dichiarata non tenuta a tali obblighi. Conseguentemente, la stazione  appaltante avrebbe dovuto verificare la veridicità di detta dichiarazione  presso gli archivi INPS e INAIL”. 
Da  ciò consegue che la sussistenza della   "violazione grave " di cui al citato art. 38, comma 1, lett.  i) del D.Lgs. n. 163/2006 non può considerarsi rimessa alla sola valutazione  della stazione appaltante dovendosi, per contro, desumersi, a norma della  disciplina previdenziale vigente, dalla disciplina del documento unico di  regolarità contributiva e dalle peculiari verifiche demandate agli istituti di  previdenza. 
Ebbene,  nei riguardi del Consorzio la stazione appaltante  risulta, invece, aver provveduto a disporre  l’esclusione dalla procedura di gara senza aver svolto presso gli istituti  previdenziali e assicurativi sopra nominati alcuna previa verifica in ordine  alla sussistenza delle condizioni specifiche di regolare iscrizione previdenziale  ed assicurativa connesse alla asserita mancanza di personale dipendente, con  conseguente insussistenza delle gravi violazioni di cui all’art. 38, comma 1,  lett. i).

Per  quanto riguarda la omessa dichiarazione delle condanne per le quali si è  beneficiato della non menzione, si osserva che nel caso di specie le  dichiarazioni sono state rese in negativo secondo la formula presente nel  disciplinare di gara (“dichiarazione di non trovarsi in alcuna delle condizioni  previste… OVVERO che nei propri confronti è stata pronunciata la seguente  condanna, comprese quelle con il beneficio della non menzione”). Un eventuale  provvedimento di esclusione potrebbe pertanto scaturire solamente all’esito di  controlli effettuati dalla stazione appaltante da cui risulti la falsità o la  incompletezza della dichiarazione resa (cfr. Parere di Precontenzioso n. 67 del  2013). 

Nessun commento: