Parere AVCP n. 95 del 7
maggio 2014
Consorzio stabile privo di
personale dipendente. Obblighi dichiarativi ex art. 38, co. 1 lett. c)
del D.Lgs. 163/2006 in merito al possesso di iscrizione INPS, INAIL e
Cassa Edile.
L’esclusione
dalla gara è stata disposta nonostante il Consorzio Stabile in sede di
presentazione della domanda di partecipazione avesse dichiarato “…sotto
la propria responsabilità che l’impresa può essere considerata in regola
con i versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali nei
confronti di INAIL, INPS e Cassa Edile, in quanto non ha ancora aperto le
posizioni contributive”, non avendo personale alle proprie dipendenze.
Occorre,
dunque, stabilire se stante l’assenza di personale dipendente, l’omessa
dichiarazione delle posizioni contributive e previdenziali, tenuto conto
di quanto prescritto, a pena d’esclusione dal disciplinare di gara (cfr.
punto 3), possa configurarsi quale fattispecie ricompresa in quelle
specificamente previste dall’art. 38, comma 1, lett. i) del D.Lgs. n.
163/2006, ossia nelle gravi violazioni in materia previdenziale e assistenziale.
A
tale riguardo, è riscontrabile, per tabulas, che il Consorzio
Stabile, mediante dichiarazione del proprio rappresentante legale ex
artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, ha dichiarato, in merito al punto
3) del disciplinare, che “la S.c.a.r.l. può essere considerata in regola
con i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali nei
confronti degli Istituti INPS, INAIL e Casse edili in quanto essendo
priva di personale dipendente, non applica alcun CCNL, non possiede
posizioni presso INPS, INAIL e Casse edili e pertanto non è obbligata al
versamento di contributi previdenziali e/o assistenziali”.
Tale
dichiarazione, resa dal legale rappresentante del Consorzio, può
considerarsi, soprattutto ai fini della valutazione delle conseguenti
determinazioni adottate dalla stazione appaltante, satisfattiva
dell’obbligo di cui al punto 3) del disciplinare di gara, configurandosi
quale dichiarazione sostitutiva avente la finalità di rappresentare
la posizione contributiva ed assistenziale, nonché le peculiari
motivazioni per le quali il Consorzio medesimo si è ritenuto in regola
con gli obblighi contributivi e previdenziali, facendo così ritenere
insussistenti le gravi violazioni, ex art. 38, comma 1, lett. i), in
ragione della asserita assenza di personale alle sue dipendenze .
A
tale riguardo, si richiama il Parere
di precontenzioso n. 142 del 2013 con il quale l’Autorità ha
evidenziato la situazione contributiva di una cooperativa caratterizzata
dall’assenza di personale dipendente, e che quindi non presentava
posizioni assicurative INPS e INAIL, segnalando che essa “non rientra prima
facie nell'ambito della disposizione di cui all'art. 38 comma 1 lett. i),
in quanto da essa non può evincersi sic et simpliciter la sussistenza
di gravi violazioni alle norme in materia di contributi previdenziali e
assistenziali, cui sono correlate ex lege le preclusioni e i divieti di cui al
citato art. 38.
Infatti,
la medesima si è dichiarata non tenuta a tali obblighi. Conseguentemente, la
stazione appaltante avrebbe dovuto verificare la veridicità di detta
dichiarazione presso gli archivi INPS e INAIL”.
Da
ciò consegue che la sussistenza della "violazione grave
" di cui al citato art. 38, comma 1, lett. i) del D.Lgs. n. 163/2006
non può considerarsi rimessa alla sola valutazione della stazione
appaltante dovendosi, per contro, desumersi, a norma della disciplina
previdenziale vigente, dalla disciplina del documento unico di regolarità
contributiva e dalle peculiari verifiche demandate agli istituti di
previdenza.
Ebbene,
nei riguardi del Consorzio la stazione appaltante risulta, invece,
aver provveduto a disporre l’esclusione dalla procedura di gara senza
aver svolto presso gli istituti previdenziali e assicurativi sopra
nominati alcuna previa verifica in ordine alla sussistenza delle
condizioni specifiche di regolare iscrizione previdenziale ed
assicurativa connesse alla asserita mancanza di personale dipendente, con
conseguente insussistenza delle gravi violazioni di cui all’art. 38,
comma 1, lett. i).
Per
quanto riguarda la omessa dichiarazione delle condanne per le quali si è
beneficiato della non menzione, si osserva che nel caso di specie le
dichiarazioni sono state rese in negativo secondo la formula presente nel
disciplinare di gara (“dichiarazione di non trovarsi in alcuna delle
condizioni previste… OVVERO che nei propri confronti è stata pronunciata
la seguente condanna, comprese quelle con il beneficio della non
menzione”). Un eventuale provvedimento di esclusione potrebbe pertanto
scaturire solamente all’esito di controlli effettuati dalla stazione
appaltante da cui risulti la falsità o la incompletezza della dichiarazione
resa (cfr. Parere di Precontenzioso n.
67 del 2013).
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