lunedì 16 giugno 2014

QUOTE DI QUALIFICAZIONE E QUOTE DI PARTECIPAZIONE

Parere dell’AVCP n. 93 del 7 maggio 2014
Art. 261, comma 7, del D.P.R. 207/2010 e art. 37, comma 13, del D.Lgs. n. 163/2006.
Trattasi di procedura per l’affidamento di servizi di ingegneria.

E’  necessario evidenziare che la data di pubblicazione del bando di gara in  oggetto è il 22 luglio 2013, mentre a decorrere dal 15 agosto 2012 l’obbligo di  rispettare il principio di corrispondenza tra le quote di qualificazione e le  quote di partecipazione, sulla quale la S.A. ha fondato l’avversata esclusione  dell’istante, è stato circoscritto ai soli appalti di lavori; conseguentemente, tale disposizione, nella formulazione previgente più ampia che comprendeva ogni  tipo di appalto, non è applicabile alla fattispecie in esame. Peraltro, neppure la lex specialis prevedeva detto obbligo.
Non sussiste, quindi, alcuna violazione dell’art. 37 del codice dei contratti, dovendo aversi riguardo al testo vigente al momento della pubblicazione del bando di gara.
Deve considerarsi che prima della novella, introdotta dal decreto-legge n. 95/2012 in sede di conversione ad opera della legge n. 135/2012, l’art. 37, comma 13, del D.Lgs. n. 163/2006 prevedeva che, indifferentemente in tutte le tipologie di appalti, “i concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo” dovessero “eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento”. 
Per effetto della citata novella, a decorrere dal 15 agosto 2012, data di entrata in vigore della citata legge n. 135/2012 di conversione del decreto-legge n.  95/2012, tale obbligo è stato ristretto alla sola ipotesi di appalti di lavori (cfr. in tal senso, TAR Lazio, Roma, 4.11.2013, n. 9376).
In proposito occorre per completezza rimarcare che ai sensi dell’art. 261, comma  7, del D.P.R. n. 207/2010, nel caso di raggruppamenti temporanei i requisiti  finanziari e tecnici devono essere posseduti cumulativamente dal  raggruppamento. A tenore della predetta norma, il bando di gara può prevedere, con opportuna motivazione, che la mandataria debba possedere una percentuale minima dei requisiti, non comunque superiore al sessanta per cento. Ma “la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dal o dai mandanti, ai quali non possono essere richieste percentuali minime di possesso dei requisiti”.
Con parere n. 37 del 2013 l’Autorità ha appunto evidenziato che l’esclusione dalla gara si pone in evidente contrasto con l’art. 261, comma 7, del D.P.R. n.  207/2010 qualora i requisiti finanziari e tecnici siano posseduti cumulativamente dal raggruppamento, mentre con il parere n. 103 del 2013 ha sottolineato che la corrispondenza sostanziale tra quote di qualificazione e quote di partecipazione è espressione di un principio generale (…) “che è tuttora finalizzato (seppur esclusivamente per i lavori) ad assicurare la  serietà dell’offerta (…)”. 
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Nota redazionale
Con la conversione in legge del D.L. 47/2014, recante “Misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015” (conversione approvata dalla L. 23/05/2014, n. 80, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 121 del 27/05/2014 ed in vigore dal 28/05/2014), il comma 13 dell’art. 37 del Codice è stato abrogato e l’art. 92 comma 2 del Regolamento in materia di RTI è stato sostituito.
Ai sensi del nuovo art. 92, comma 2, del D.P.R. N. 207/2010, come sostituito dal Decreto Legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, (entrata in vigore il 28/5/2014), per i Raggruppamenti Temporanei di cui all’articolo 34, comma 1, lettera d), del codice, i consorzi di cui all’articolo 34, comma 1, lettera e), del codice ed i soggetti di cui all’articolo 34, comma 1, lettera f), del codice, di tipo orizzontale:
-       i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara per l’impresa singola devono essere posseduti dalla mandataria o da un’impresa consorziata nella misura minima del 40 per cento e la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10 per cento;
-       le quote di partecipazione al raggruppamento possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato;

-       i lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della Stazione Appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate.

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