Parere dell’AVCP n. 93
del 7 maggio 2014
Art. 261, comma 7, del
D.P.R. 207/2010 e art. 37, comma 13, del D.Lgs. n. 163/2006.
Trattasi di procedura
per l’affidamento di servizi di ingegneria.
E’
necessario evidenziare che la data di pubblicazione del bando di gara in
oggetto è il 22 luglio 2013, mentre a decorrere dal 15 agosto 2012
l’obbligo di rispettare il principio di corrispondenza tra le quote di
qualificazione e le quote di partecipazione, sulla quale la S.A. ha
fondato l’avversata esclusione dell’istante, è stato circoscritto ai soli
appalti di lavori; conseguentemente, tale disposizione, nella formulazione
previgente più ampia che comprendeva ogni tipo di appalto, non è
applicabile alla fattispecie in esame. Peraltro, neppure la lex
specialis prevedeva detto obbligo.
Non sussiste, quindi, alcuna violazione dell’art. 37 del codice dei contratti, dovendo aversi riguardo al testo vigente al momento della pubblicazione del bando di gara.
Non sussiste, quindi, alcuna violazione dell’art. 37 del codice dei contratti, dovendo aversi riguardo al testo vigente al momento della pubblicazione del bando di gara.
Deve
considerarsi che prima della novella,
introdotta dal decreto-legge n. 95/2012 in sede di conversione ad opera della
legge n. 135/2012, l’art. 37, comma 13, del D.Lgs. n. 163/2006 prevedeva
che, indifferentemente in tutte le tipologie di appalti, “i concorrenti riuniti
in raggruppamento temporaneo” dovessero “eseguire le prestazioni nella
percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al
raggruppamento”.
Per
effetto della citata novella, a
decorrere dal 15 agosto 2012, data di entrata in vigore della citata legge n.
135/2012 di conversione del decreto-legge n. 95/2012, tale obbligo è
stato ristretto alla sola ipotesi di appalti di lavori (cfr. in tal senso, TAR
Lazio, Roma, 4.11.2013, n. 9376).
In
proposito occorre per completezza rimarcare che ai sensi dell’art. 261, comma
7, del D.P.R. n. 207/2010, nel caso di raggruppamenti temporanei i
requisiti finanziari e tecnici devono essere posseduti cumulativamente
dal raggruppamento. A tenore della predetta norma, il bando di gara può
prevedere, con opportuna motivazione, che la mandataria debba possedere una
percentuale minima dei requisiti, non comunque superiore al sessanta per cento.
Ma “la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dal o dai
mandanti, ai quali non possono essere richieste percentuali minime di possesso
dei requisiti”.
Con
parere n. 37 del 2013 l’Autorità ha appunto evidenziato che l’esclusione dalla
gara si pone in evidente contrasto con l’art. 261, comma 7, del D.P.R. n.
207/2010 qualora i requisiti finanziari e tecnici siano posseduti cumulativamente
dal raggruppamento, mentre con il parere n. 103 del 2013 ha sottolineato che la
corrispondenza sostanziale tra quote di qualificazione e quote di
partecipazione è espressione di un principio generale (…) “che è tuttora
finalizzato (seppur esclusivamente per i lavori) ad assicurare la serietà
dell’offerta (…)”.
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Nota
redazionale
Con
la conversione in legge del D.L. 47/2014, recante “Misure urgenti per
l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015”
(conversione approvata dalla L. 23/05/2014, n. 80, pubblicata sulla
Gazzetta Ufficiale n. 121 del 27/05/2014 ed in vigore dal 28/05/2014), il
comma 13 dell’art. 37 del Codice è stato abrogato e l’art. 92 comma 2 del
Regolamento in materia di RTI è stato sostituito.
Ai
sensi del nuovo art. 92, comma 2, del D.P.R. N. 207/2010, come sostituito dal
Decreto Legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito dalla legge 23 maggio 2014, n.
80, (entrata in vigore il 28/5/2014), per i Raggruppamenti Temporanei di
cui all’articolo 34,
comma 1, lettera d), del codice, i consorzi di cui all’articolo 34, comma 1,
lettera e), del codice ed i soggetti di cui all’articolo 34, comma 1, lettera
f), del codice, di
tipo orizzontale:
- i requisiti di qualificazione economico-finanziari
e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara per l’impresa singola
devono essere posseduti dalla mandataria
o da un’impresa consorziata nella misura minima del 40 per cento e la
restante percentuale cumulativamente dalle mandanti
o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10 per
cento;
- le quote di partecipazione al
raggruppamento possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti
dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato;
- i lavori sono eseguiti dai
concorrenti riuniti secondo le quote indicate, fatta salva la facoltà di
modifica delle stesse, previa autorizzazione della Stazione Appaltante che ne
verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle
imprese interessate.
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