lunedì 16 giugno 2014

RTI DI PROFESSIONISTI

Art. 261, comma 7, del D.P.R. 207/2010 e art. 37, comma 13, del D. Lgs. n. 163/2006. Corrispondenza fra quote di qualificazione e quote di partecipazione.

Nei raggruppamenti temporanei di professionisti i requisiti finanziari e tecnici devono essere posseduti cumulativamente dal raggruppamento.
A tenore dell’art. 261, comma 7, del d.P.R. n. 207/2010, il bando di gara può prevedere, con opportuna motivazione, che la mandataria debba possedere una percentuale minima dei requisiti, comunque non superiore al sessanta per cento. Ma “la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dal o dai mandanti, ai quali non possono essere richieste percentuali minime di possesso dei requisiti”. È illegittima, pertanto, l’esclusione dalla gara qualora i requisiti finanziari e tecnici siano posseduti cumulativamente dal raggruppamento.

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