Parere
di Precontenzioso dell’AVCP n. 93 del 07/05/2014 - rif. d.lgs 163/06
Articoli 37, 90, 91
Art.
261, comma 7, del D.P.R. 207/2010 e art. 37, comma 13, del D. Lgs. n. 163/2006.
Corrispondenza fra quote di qualificazione e quote di partecipazione.
Nei
raggruppamenti temporanei di professionisti i requisiti finanziari e tecnici
devono essere posseduti cumulativamente dal raggruppamento.
A tenore dell’art.
261, comma 7, del d.P.R. n. 207/2010, il bando di gara può prevedere, con
opportuna motivazione, che la mandataria debba possedere una percentuale minima
dei requisiti, comunque non superiore al sessanta per cento. Ma “la restante
percentuale deve essere posseduta cumulativamente dal o dai mandanti, ai quali
non possono essere richieste percentuali minime di possesso dei requisiti”. È
illegittima, pertanto, l’esclusione dalla gara qualora i requisiti finanziari e
tecnici siano posseduti cumulativamente dal raggruppamento.
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