Finanziaria
2010
Articolo
2: Commi 232-234 [Opere pubbliche europee]
232. Con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono individuati specifici progetti prioritari ricompresi nei corridoi europei TEN-T e inseriti nel programma delle infrastrutture strategiche, aventi costi e tempi di realizzazione superiori, rispettivamente, a 2 miliardi di euro e a quattro anni dall’approvazione del progetto definitivo e non suddivisibili in lotti funzionali di importo inferiore a 1 miliardo di euro, per i quali il CIPE può autorizzare, per un importo complessivo residuo da finanziare, relativo all’insieme dei progetti prioritari individuati, non superiore a 10 miliardi di euro, l’avvio della realizzazione del relativo progetto definitivo per lotti costruttivi individuati dallo stesso CIPE, subordinatamente alle seguenti condizioni:
a) il costo del lotto
costruttivo autorizzato deve essere integralmente finanziato e deve esservi
copertura finanziaria,
con risorse pubbliche o private nazionali o dell’Unione europea, che, alla data
dell’autorizzazione del primo lotto, devono costituire almeno il 20 per cento del costo complessivo dell’opera; in casi di
particolare interesse strategico, con decreto del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, può essere consentito l’utilizzo della procedura di cui al
presente comma anche in caso di copertura finanziaria, con risorse pubbliche o
private nazionali o dell’Unione europea, che, alla data dell’autorizzazione del
primo lotto, costituiscono almeno il 10
per cento del costo complessivo dell’opera;
b) il progetto
definitivo dell’opera completa deve essere accompagnato da una relazione che
indichi le fasi di realizzazione dell’intera opera per lotti costruttivi, il
crono-programma dei lavori per ciascuno dei lotti e i connessi fabbisogni
finanziari annuali;
l’autorizzazione dei lavori per i lotti costruttivi successivi al primo lotto
deve essere accompagnata da un aggiornamento di tutti gli elementi della medesima
relazione;
c) il contraente
generale o l’affidatario dei lavori deve assumere l’impegno di rinunciare a
qualunque pretesa risarcitoria,
eventualmente sorta in relazione alle opere individuate con i decreti del
Presidente del Consiglio dei ministri di cui all’alinea, nonché a qualunque
pretesa anche futura connessa all’eventuale mancato o ritardato finanziamento
dell’intera opera o di lotti successivi; dalle determinazioni assunte dal CIPE
non devono in ogni caso derivare nuovi obblighi contrattuali nei confronti di
terzi a carico del soggetto aggiudicatore dell’opera per i quali non sussista
l’integrale copertura finanziaria.
233. Con l’autorizzazione del primo lotto costruttivo, il CIPE assume l’impegno programmatico di finanziare l’intera opera ovvero di corrispondere l’intero contributo finanziato e successivamente assegna, in via prioritaria, le risorse che si rendono disponibili in favore dei progetti di cui al comma 232, allo scopo di finanziare i successivi lotti costruttivi fino al completamento delle opere, tenuto conto del cronoprogramma.
234. Il Documento di programmazione economico-finanziaria – Allegato Infrastrutture dà distinta evidenza degli interventi di cui ai commi 232 e 233, per il completamento dei quali il CIPE assegna le risorse secondo quanto previsto dal comma 233.
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