lunedì 16 giugno 2014

CLAUSOLE VESSATORIE

Nei contratti fra imprese, è prevista una doppia firma, per accettazione e un'altra apposta in calce alle clausole vessatorie.
Diversamente dai contratti con soggetti qualificabili dalla legge come consumatori, in quelli fra imprese le clausole vessatorie sono parte integrante del contratto, per cui la mera sottoscrizione per accettazione senza doppia firma, rende il contratto nullo e quindi recedibile senza preavviso, oneri o penali.
La legge italiana disciplina anche modifiche o integrazioni ad un contratto precedente, affermando che restano valide tutte le condizioni (clausole vessatorie comprese) che non siano oggetto di modifica.
Se la prima emissione in ordine temporale del contratto è già stata confermata da tutte le parti contraenti in doppia firma, per le successive è necessario confermare di nuovo le clausole vessatorie soltanto se queste subiscono modifiche. Diversamente, le clausole vessatorie sono valide anche per le successive varianti che hanno un'unica firma per accettazione.

L’art. 1341 cc impone la scelta di una tecnica redazionale del contratto idonea a suscitare l’attenzione del sottoscrittore sul significato delle clausole vessatorie da approvare, sicché l’esigenza di specifica doppia sottoscrizione prevista dalla citata norma non è soddisfatta con il mero richiamo cumulativo numerico di clausole, poiché in tal modo risulta difficoltosa la selezione e conoscenza di quelle a contenuto vessatorio. (vedi qui).

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