Parere
dell’AVCP n. 61 del 19 marzo 2014
Viene
richiesto il parere dell’Autorità in ordine ai requisiti di capacità tecnici
prescritti dal bando di gara per l’affidamento della progettazione ed
assistenza tecnico-amministrativa relativa alla riqualificazione dell’area ex
Fiera di Roma ed allo sviluppo dell’area adiacente al nuovo polo fieristico di
Roma.
L’Autorità
ha ripetutamente affermato, anche in relazione alle procedure di affidamento
degli incarichi di progettazione, che ogni
limitazione territoriale nella individuazione dei requisiti di capacità tecnica
e professionale, così come nella valutazione delle pregresse esperienze ai fini
della valutazione delle offerte, deve essere considerata illegittima in quanto
contraria al principio di non discriminazione e parità di trattamento imposto
dalla normativa europea in materia di appalti: dunque, non è consentito
attribuire natura di requisito professionale ad attività professionali svolte
in una determinata località o su un determinato territorio (cfr. per tutte
A.V.C.P., determinazione 27 luglio 2010 n. 5; Id., parere 20 ottobre 2011 n.
190; in giurisprudenza, cfr. Cons. Stato, sez. V, 10 settembre 2008 n. 4338).
Pertanto,
deve essere
considerato illegittimo il bando di gara che produca l’effetto di restringere
la concorrenza e la massima partecipazione dei professionisti stabiliti in
altro Stato membro, senza un’ammissibile ragione, in violazione degli artt. 18,
49 e 56 del T.F.U.E.; in proposito, vale ricordare che secondo la
giurisprudenza il Trattato impone non soltanto l’eliminazione di qualsiasi
discriminazione nei confronti del prestatore di servizi operante in altro Stato
membro, in base alla sua cittadinanza, ma anche “… la soppressione di qualsiasi
restrizione, anche qualora tale restrizione si applichi indistintamente ai
prestatori nazionali ed a quelli di altri Stati membri, quando sia tale da
vietare o rendere più difficili le attività del prestatore stabilito in un altro
Stato membro, ove fornisce legittimamente servizi analoghi” (così Corte Giust.
CE, 5 dicembre 2006, C-94/04 e 202/04, Cipolla ed altri; Id., 29 novembre 2001,
C-17/00, De Coster).
In
via di principio, le Amministrazioni che
indicono una gara possono integrare in senso più restrittivo i requisiti
soggettivi di capacità tecnica ed economica previsti dalla normativa interna o
comunitaria, per specifiche esigenze imposte dal peculiare oggetto
dell’appalto, a condizione che l’esercizio di siffatta potestà rispetti i
limiti intrinseci della discrezionalità amministrativa, ossia i principi di
ragionevolezza e proporzionalità, senza sortire l’effetto di limitare
indebitamente l’accesso alla procedura di gara ed il confronto concorrenziale
in un determinato settore (cfr., tra molte: Cons. Stato, sez. V, 14 dicembre
2006 n. 7448; Id., sez. V, 2 febbraio 2010 n. 426).
La
congruità e la ragionevolezza dei requisiti di ammissione devono essere sempre
vagliate in concreto, ponendo attenzione alla natura delle prestazioni
effettivamente rimesse all’appaltatore, secondo la disciplina contrattuale
predisposta dall’Amministrazione, e con riguardo all’oggetto dell’appalto ed
alle sue specifiche peculiarità: la richiesta di un determinato requisito va
perciò correlata al concreto interesse perseguito dell’Amministrazione nella
selezione del miglior contraente (cfr., in questo senso: A.V.C.P., parere 15
aprile 2010 n. 71; Id., parere 21 novembre 2012 n. 196; Id., parere 13 marzo
2013 n. 23).
Il
requisito di qualificazione prescritto dal paragrafo 8.2.3 del bando di gara
(che ammette i professionisti che “abbiano realizzato, nei quattro anni
precedenti alla data di pubblicazione del presente invito, attività di
progettazione finalizzata al rilascio di permessi di costruire per immobili da
realizzarsi in Italia per una cubatura complessiva non inferiore a 500.000 mc”)
risulta sproporzionato ed ingiustificatamente discriminatorio, nei confronti
degli operatori che hanno maturato analoga esperienza al di fuori del
territorio nazionale, e non risponde ad un’apprezzabile interesse della
stazione appaltante. L’attività di progettazione e di consulenza
tecnico-amministrativa per l’intervento di riqualificazione dell’area ex Fiera
di Roma costituisce un comune servizio di ingegneria ed architettura, per il
quale ben possono integrarsi (nella forma del raggruppamento temporaneo) le
competenze di professionisti stranieri con quelle di professionisti e
consulenti legali italiani.
Discende da quanto detto l’illegittimità del bando di gara adottato per il profilo esaminato.
Discende da quanto detto l’illegittimità del bando di gara adottato per il profilo esaminato.
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