Parere dell’AVCP n. 73
del 10 aprile 2014
L'art. 2, comma 1-bis,
D.Lgs. 163/2006 stabilisce che “Nel rispetto della disciplina comunitaria in
materia di appalti pubblici, al fine di favorire l'accesso delle piccole e
medie imprese, le stazioni appaltanti devono, ove possibile ed economicamente
conveniente, suddividere gli appalti in lotti funzionali. Nella determina a
contrarre le stazioni appaltanti indicano la motivazione circa la mancata
suddivisione dell'appalto in lotti”.
Nella determinazione
n. 5 del 9 giugno 2005 l’Autorità ha avuto modo di precisare la nozione di
"lotto funzionale" con riferimento alla materia dei lavori pubblici,
intendendolo come quella parte di un lavoro la cui progettazione e
realizzazione sia tale da assicurarne funzionalità, fruibilità, fattibilità
indipendentemente dalla realizzazione di altre parti, così richiedendo che ogni
singolo lotto abbia una sua propria autonomia, e una sua specifica utilità, di
modo che non vi sia il rischio di inutile dispendio di denaro pubblico in caso
di mancata realizzazione della restante parte di intervento.
Nel caso di
specie, come riferito dalla stazione appaltante nella memoria trasmessa, la
realizzazione del monitoraggio quali-quantitativo dei corpi idrici superficiali
e sotterranei della Regione Calabria è finalizzata alla acquisizione di dati
prodromici all'adeguamento normativo del Piano di Tutela delle Acque Regionale.
Sostiene
la stazione appaltante che la suddivisione in lotti dell'appalto de quo non
garantirebbe una autonomia funzionale ai singoli lotti in quanto il
"Progetto di Monitoraggio" nella sua interezza e su scala regionale è
funzionale all'aggiornamento del pertinente Piano di Tutela che è lo strumento
di pianificazione che le Regioni devono obbligatoriamente adottare per le
misure di salvaguardia dei propri corpi idrici.
La
scelta di affidare i servizi di che trattasi ad un unico operatore economico
risulta compiuta dalla stazione appaltante per assicurare la necessaria
omogeneità ed efficacia nell'acquisizione dei dati di monitoraggio, nella loro
successiva elaborazione e nella formulazione del giudizio di sintesi sulla
qualità dei corpi idrici. Ancora, come riferisce la stazione appaltante, altro
aspetto qualificante la scelta di non suddividere in lotti l'affidamento de
quo, è da ricondurre alla probabile antieconomicità del
"frazionamento" di servizi identici e funzionali ad un unico scopo,
cioè quello di consentire l'aggiornamento del Piano di Tutela delle Acque
Regionale. Da ultimo, la stazione appaltante evidenzia che trattandosi di un
servizio di caratterizzazione delle acque di corpi idrici, la particolarità
orografica e idrogeologica della Regione Calabria attribuisce a detti corpi
idrici caratteristiche di elevata interconnessione, talché la lottizzazione
delle indagini per l'affidamento delle stesse ad operatori diversi
comporterebbe da una parte diseconomie nella realizzazione del progetto e
dall'altra la possibilità di incongruenza degli esiti di talune indagini.
Riferisce la Regione Calabria che, ove si fosse deciso di suddividere in lotti
l'appalto, si sarebbe dovuto accettare il rischio, in caso di inadempimento di
un operatore economico, di non conseguire il "fine" ultimo del
progetto di monitoraggio e cioè quello dell'adeguamento del Piano di Tutela,
rischio che è direttamente proporzionale al numero degli affidatari, in quanto,
per quanto sopra evidenziato, la mancata esecuzione di un lotto di indagini,
avrebbe compromesso l'intero progetto e l'obiettivo di poter adottare il piano,
come prescritto dall'art. 121 e seguenti del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i., derivandone,
quindi, un inutile dispendio di denaro pubblico connesso alla mancata
realizzazione di parte di intervento.
Le argomentazioni
addotte dalla stazione appaltante a fondamento della decisione di non
suddividere l’appalto in lotti appaiono ragionevoli e condivisibili in quanto
un frazionamento dell’appalto non avrebbe offerto adeguate garanzie di
funzionalità, fruibilità e fattibilità di ciascun lotto in vista degli
obiettivi perseguiti.
Infatti,
come indicato nel parere AG18 del 13 settembre 2012, la natura funzionale del
lotto è la condizione principale di legittimità del frazionamento, come si
evince dall’art. 2 del Codice che la richiama unitamente ad altre due
condizioni, quali la “possibilità tecnica” e la “convenienza economica”. Nel
citato parere codesta Autorità si è espressa nel senso che “L’articolazione dell’appalto in più parti deve garantire che ogni
singola frazione abbia una funzionalità che ne consenta l’utilizzazione
compiuta, mentre è precluso il frazionamento quando le frazioni sono inserite
in una prestazione che può assumere valore e utilità solo se unitariamente
considerata. La valorizzazione della natura funzionale del lotto ha il pregio
di favorire l’efficienza e l’economicità dell’appalto, perché evita, qualora
non fosse completata una frazione dell’appalto, uno spreco di risorse
economiche e un danno per l’erario”.
Alla luce delle norme e dei principi sopra enunciati, considerate le caratteristiche dell’oggetto dell’appalto e considerati i motivi addotti dalla stazione appaltante al fine di escludere il frazionamento dell’appalto in lotti, come argomentate nella memoria pervenuta, sebbene la mancata motivazione in ordine alla scelta di non suddividere l’appalto in lotti sia in contrasto con l’obbligo di motivazione previsto dall’art. 2, comma 1-bis, D.Lgs. n. 163/2006, la medesima scelta tuttavia può considerarsi sostanzialmente legittima in quanto supportata da adeguata ponderazione degli interessi coinvolti.
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