Con
il Comunicato del Presidente n. 1, del 29 gennaio 2014, l’AVCP fornisce
indicazioni interpretative sull’utilizzo dei lavori subappaltati ai fini della
qualificazione SOA.
Il
problema è connesso all’annullamento parziale dell’art. 85, comma 1, lett. b),
nn. 2 e 3, D.P.R. n. 207/2010, Regolamento sui contratti pubblici, ad opera del
D.P.R. 30 ottobre 2013, che seguiva al parere del Consiglio di Stato n.
3014/2013.
In
particolare, nel proprio parere, il Consiglio di Stato aveva evidenziato
l’incoerenza del citato articolo del Regolamento nella parte in cui, a fronte
di percentuali di subappalto simili, potevano crearsi situazioni di forte
disparità per la qualificazione dell’appaltatore.
Infatti,
nel caso in cui l’appaltatore avesse subappalto una quota di lavori,
riconducibili alla categoria scorporabile, superiore, anche di pochissimo, alle
soglie del 30% o del 40% (quest’ultima prevista laddove si tratti di categorie
a qualificazione obbligatoria), solo una piccola quota degli stessi lavori
(pari al 10%) poteva essere utilizzata per la qualificazione dell’impresa
appaltatrice nella categoria scorporabile. Se, invece, la quota di subappalto
fosse restata entro le citate soglie, l’intero importo dell’opera scorporabile
subappaltata poteva essere utilizzata per la qualificazione nella predetta categoria.
Per
tale ragione, la disposizione citata era stata ritenuta dal Consiglio di Stato
illogica, irragionevole oltre che lesiva del principio di parità di
trattamento.
Il
comunicato interviene, quindi, per chiarire alle SOA che, anche qualora la
quota di subappalto ecceda le suddette soglie, l’impresa affidataria può
utilizzare, ai fini della qualificazione nella singola categoria scorporabile
una quota dei lavori subappaltati (pari ad un massimo del 30 per cento o del 40
per cento per le categorie a qualificazione obbligatoria) avvalendosene,
in alternativa, per la qualificazione nella categoria prevalente, ovvero
ripartita tra categoria prevalente e categoria scorporabile, senza limitazioni
di sorta riferite a quest'ultima.
Nel
comunicato è, altresì, ribadito che i lavori eseguiti direttamente
dall’affidataria possono essere utilizzati per la qualificazione nella stessa
categoria scorporabile. Un principio che l’Autorità aveva già espresso nel
precedente intervento chiarificatore sull’articolo 85 del Regolamento,
contenuto nel Comunicato alle SOA n. 77 del 19 dicembre 2012.
ESEMPIO
La
SOA deve attestare un’impresa cui è riferibile, come appaltatrice, un
certificato di esecuzione lavori per la realizzazione di una piazza in cui sono
presenti due categorie: OG3 prevalente e OS24 scorporabile.
L’importo
dell’OS24 è pari a 100 euro, di cui l’appaltatore ha eseguito direttamente il
40%, affidando il restante 60% in subappalto. Nel caso specifico è, quindi,
superata la soglia del 30%, prevista per il subappalto delle categorie
scorporabili a qualificazione non obbligatoria.
Ai
sensi del nuovo Comunicato, la SOA procede al calcolo dell’importo massimo
imputabile, alla qualificazione dell’impresa appaltatrice nella categoria OS24,
come di seguito.
·
70 euro possono essere riservati per la qualificazione nell’OS24; tale importo
è pari alla somma tra l’importo direttamente eseguito (40 euro) e il 30% della
categoria scorporabile pari alla soglia del 30% e quantificabile in 30 euro.
Essendo
esaurito l’intero importo soglia di 30 euro, nulla può essere imputato alla
qualificazione della categoria prevalente OG3.
·
In alternativa, la SOA può distogliere parte o l’intera somma di 30 euro,
imputata nella qualificazione della categoria OS24, per imputarla alla
categoria OG3.
In
ogni caso, al subappaltatore della categoria OS24 continua ad essere
riconosciuto l’importo dei lavori eseguito, pari a 60 euro.
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