DECRETO-LEGGE
24 giugno 2014, n. 90
Misure
urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza
degli uffici giudiziari (G.U. n. 144 del 24 giugno 2014)
Art. 40.
(Misure per l'ulteriore accelerazione dei giudizi in materia di appalti
pubblici)
1.
All'articolo
120 dell'allegato 1 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Codice
del processo amministrativo), sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
il comma 6 è sostituito dal seguente:
"6.
Il giudizio, ferma la possibilità della sua definizione immediata nell'udienza
cautelare ove ne ricorrano i presupposti, viene comunque definito con sentenza
in forma semplificata ad una udienza fissata d'ufficio e da tenersi entro
trenta giorni dalla scadenza del termine per la costituzione delle parti
diverse dal ricorrente. Della data di udienza è dato immediato avviso alle
parti a cura della segreteria, a mezzo posta elettronica certificata. In caso
di esigenze istruttorie o quando è necessario integrare il contraddittorio o
assicurare il rispetto di termini a difesa, la definizione del merito viene
rinviata, con l'ordinanza che dispone gli adempimenti istruttori o
l'integrazione del contraddittorio o dispone il rinvio per l'esigenza di
rispetto dei termini a difesa, ad una udienza da tenersi non oltre trenta
giorni.";
b) dopo il comma 8, è inserito il seguente:
"8-bis.
Il collegio, quando dispone le misure cautelari di cui al comma 4 dell'articolo
119, ne subordina l'efficacia alla prestazione, anche mediante fideiussione, di
una cauzione, salvo che ricorrano gravi ed eccezionali ragioni specificamente
indicate nella motivazione dell'ordinanza che concede la misura cautelare. Tali
misure sono disposte per una durata non superiore a sessanta giorni dalla
pubblicazione della relativa ordinanza, fermo restando quanto stabilito dal
comma 3 dell'articolo 119";
c) il comma 9 è sostituito dal seguente:
"9.
Il Tribunale amministrativo regionale deposita la sentenza con la quale
definisce il giudizio entro venti giorni dall'udienza di discussione, ferma
restando la possibilità di chiedere l'immediata pubblicazione del dispositivo
entro due giorni.".
2.
Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai giudizi introdotti con
ricorso depositato, in primo grado o in grado di appello, in data successiva
alla data di entrata in vigore del presente decreto.
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