Con
la sentenza 13882/2014 del 18 giugno
2014, la Corte di Cassazione ha precisato che in caso di vizi
nell'esecuzione di interventi edilizi privati, la responsabilità del professionista
tecnico riveste carattere extracontrattuale e va quindi fatta valere entro il
termine di 10 anni dal completamento dell'opera.
Entro
il termine di 10 anni dalla consegna, la denuncia dei difetti va fatta entro 1
anno dalla scoperta dell'esistenza dei vizi solamente nel caso in cui la presa
in consegna dell'opera da parte del committente reca l'accettazione espressa dell’opera
stessa.
Qualora
i vizi siano di tipo strutturale, è irrilevante la circostanza per cui il committente
ha fatto eseguire rifiniture specifiche o modifiche a elementi accessori, in
quanto sono prevalenti i vizi strutturali.
Tra
le tante precedenti sentenze della Cassazione sull'argomento, la n. 25433 del 12 novembre 2013, precisa
che nell'ambito di appalti di lavori privati, il committente, una volta
ultimati i lavori, qualora intenda avvalersi della garanzia - prevista
dall'articolo 1667 del Codice Civile - per vizi e difformità è tenuto a
effettuare una denuncia che contenga almeno una sintetica indicazione dei
difetti, in quanto non è sufficiente una contestazione generica.
Con
la precedente sentenza n. 20644 del
9 settembre 2013, i giudici di legittimità hanno chiarito che qualora il
condominio agisce per vizi di costruzione dell'edificio, il termine annuale di
prescrizione decorre non dalle lettere in cui denuncia i difetti, ma bensì
dalla data di asseveramento della perizia stragiudiziale che accerta i danni: “Nell'ipotesi di gravi vizi dell'opera la
cui entità e le cui cause abbiano reso necessarie indagini tecniche, è
consequenziale ritenere che una denunzia di gravi vizi da parte del
committente possa implicare un'idonea ammissione di valida scoperta degli
stessi, tale da costituire il dies o quo per la decorrenza del termine di
prescrizione, solo quando, in ragione degli effettuati accertamenti, risulti
dimostrata la piena comprensione dei fenomeni […] alla data della denunzia”.
IL
DISTACCO DELL'INTONACO È UN GRAVE DIFETTO. Sentenza
Cass. n. 27433 del 9 dicembre 2013. Il difetto dell'opera è grave se limita
sensibilmente il godimento della costruzione o ne diminuisce in maniera
rilevante il valore. Per cui il distacco dell'intonaco, compromettendo
l'isolamento termico e l'impermeabilizzazione della facciata dell'edificio
condominiale, costituisce un grave difetto dell'opera che obbliga l'appaltatore
al rifacimento dell'intonaco e al risarcimento dei danni.
IL
COSTRUTTORE È RESPONSABILE ANCHE DEI DIFETTI CHE NON INFLUISCONO SULLA
STATICITÀ. Sentenza Cass. n. 14650 del
11 giugno 2013. Il difetto di costruzione che - a norma dell'art. 1669 del
Codice civile - legittima l'esercizio dell'azione extracontrattuale nei
confronti dell'appaltatore, può consistere in qualsiasi alterazione conseguente
ad un'insufficiente realizzazione dell'opera che, pur non riguardando parti
essenziali di essa, ma elementi accessori o secondari, incida negativamente e
in modo considerevole sul godimento dell'immobile.
Fra
queste alterazioni rientrano quelle che riguardano le infiltrazioni di acqua e
di umidità, i fenomeni di condensa e il difetto di coibentazione termica delle
strutture perimetrali dell'edificio e la non sigillatura degli infissi.
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